La riforma Biagi rivoluziona il lavoro anche in Umbria

L'assessore Bruscolotti: "Molta flessibilità ma senza ammortizzatori sociali"

Il Consiglio dei ministri ha approvato, un mese fa, il decreto legislativo di attuazione della legge Biagi, che riforma il mercato del lavoro. La legge n. 30, meglio conosciuta appunto come “Legge Marco Biagi”, il giuslavorista ucciso dalle Br, vuole distribuire lavoro sul più alto numero possibile di persone attraverso la realizzazione di un sistema di servizi pubblici e privati, prevedendo anche l’introduzione di nuove tipologie di contratti di lavoro con l’obiettivo di promuovere un lavoro regolare e non precario e di fornire le tutele effettive. Tuttavia “La riforma Biagi” è l’ultima tappa, in senso cronologico, di un percorso già iniziato con il Decreto Legislativo n.469 del 1997, in cui c’era stato il passaggio dai vecchi uffici di collocamento ai nuovi “centri per l’impiego”, cioè il passaggio da una struttura burocratica, che si limitava a registrare solo il numero dei disoccupati e l’assunzione o la cessazione di lavoro, a moderni servizi che favoriscono sia l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro e sia la promozione dell’occupazione. Maria Pia Bruscolotti, assessore al lavoro, formazione professionale e pubblica istruzione della Provincia di Perugia, presenta la situazione in Umbria, proprio a partire dai centri per l’mpiego, aggiungendo che con la Legge regionale del novembre 1998 n.41, la Regione ha definito il trasferimento delle competenze, per la gestione dei servizi per l’impiego, dalla Regione alle Province. E, con solo queste riforme, attualmente i centri per l’impiego trovano lavoro al 20% delle persone avviate, mentre i vecchi uffici di collocamento, in Umbria, riuscivano ad incidere sugli avviamenti solo per un 2%.La Legge n.30 approfondisce, inoltre, alcuni punti essenziali per il mondo del lavoro già presenti nel Decreto Legislativo del 19 dicembre 2002 n. 297. Qui erano previsti: una maggiore flessibilità ai contratti di lavoro, il servizio di incrocio domanda e offerta di lavoro aperto anche al sistema privatistico e la scomparsa delle graduatorie di disoccupazione. La legge Biagi, commenta la Bruscolotti, apre molto alla flessibilità, che però, senza aver previsto anche gli ammortizzatori sociali, rischia di ridurre il costo del lavoro per l’azienda, ma rischia soprattutto di causare ancora più precarietà tra i giovani perché non danno la sicurezza nel futuro. Il governo centrale, aggiunge l’assessore, dovrà regolamentare meglio questa flessibilità, per facilitare sì l’inserimento nel mondo del lavoro ma anche una prospettiva di stabilizzazione, senza trascurarel’emergenza dei lavoratori anziani, ancora attivi ma espulsi dal mercato del lavoro, che rischiano di entrare nel sommerso. I tipi di contratto previsti nella “legge Biagi”Lavoro intermittente: prevede tempi di lavoro certi o incerti durante i quali la persona, se si pone a disposizione, riceve un’ indennità di disponibilità ed il solo pagamento delle ore effettivamente lavorate.Lavoro a coppia: consente a due o più persone di garantire insieme una prestazione di lavoro, distribuendosi liberamente settimane, giornate o parti della giornata di lavoro. Lavoro a progetto: sostituisce le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.), tutti i nuovi contratti saranno a termine e dovranno far riferimento ad uno specifico progetto o fase dello stesso. Il progetto dovrà essere descritto in fase contrattuale. Lavoro occasionale: non può avere durata complessiva superiore a trenta giorni nel corso dell’anno né ricevere un compenso superiore a 5.000 euro con lo stesso committente. Contratto di apprendistato: consente ai giovani fino ai 29 anni il conseguimento di specifiche qualificazioni anche attraverso percorsi di alta formazione. Contratto di inserimento: sostituisce il contratto di formazione lavoro con lo scopo di adattare le competenze professionali di lavoratori, giovani o in difficoltà a qualunque età, a un determinato contesto lavorativo. Lavoro parziale: offre la possibilità di un lavoro a molte più persone e consente in alcuni casi di trasformare in un rapporto a tempo indeterminato forme di lavoro precarie o sommerse.

AUTORE: Simonetta Cinaglia