Principi della normaLa legge 40/2004 ruota attorno ad un principio cardine: il rispetto della vita nascente, il diritto del concepito ad essere trattato come uomo. Questo diritto inviolabile, che spetta a tutti e a ciascuno (tutti noi siamo stati embrioni), dovrebbe a rigore di logica e di diritto (diritto alla vita e all’integrità fisica, principio di precauzione) vietare le stesse tecniche di procreazione artificiale, in cui un embrione (un uomo) che prima non c’era viene deliberatamente ‘ per desiderio altrui – portato ad esistenza in situazioni di estrema precarietà fisico-biologica (la maggior parte degli embrioni va incontro a morte sicura), senza tener conto dei rischi che le tecniche comportano anche per la madre. La legge, frutto di un compromesso parlamentare, non vieta la fecondazione artificiale, ma si sforza comunque – non senza alcune gravi lacune – di garantire al concepito alcune tra le condizioni migliori per l’eventuale nascita. Si tratta comunque di un quadro generale migliore sia della situazione precedente (c.d. ‘far west procreativo’), sia della situazione in cui ci si ritroverebbe se fossero approvati i quattro referendum in corso (sostanzialmente un ritorno al ‘far west procreativo’). Ecco un elenco sintetico e non esaustivo degli aspetti positivi e negativi della legge: Principali aspetti positivi- si riconoscono, nelle tecniche di procreazione, i diritti del concepito (art. 1); – le tecniche sono ammissibili quando non si possono utilizzare altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause della sterilità (art. 1, art. 4); – è vietata la fecondazione eterologa, nonché il disconoscimento di paternità e dell’anonimato della madre (padre e madre certi per ogni bambino eventualmente nato) (art. 4, art. 9); – è consentito l’accesso alle tecniche solo a coppie di sesso diverso (art. 5); – è vietata la produzione di embrioni a fini di ricerca e sperimentazione, o comunque per fini diversi da quelli previsti dalla stessa legge (art. 13); – è vietata la crioconservazione o la soppressione di embrioni, salvo il caso (per la crioconservazione) di forza maggiore e fino all’impianto dell’utero da realizzare non appena possibile (art. 14); – è vietata la produzione sovrannumeraria di embrioni (max tre embrioni per ogni impianto) (art. 14); – gli embrioni prodotti devono essere oggetto di un unico tentativo di impianto (cioè si dà a tutti gli embrioni una possibilità di vita, pur se statisticamente remota) (art. 14); – è prevista la facoltà dell’esercizio dell’obiezione di coscienza per il personale sanitario e ausiliario (art. 16); Principali aspetti negativi- l’ammissibilità della stessa pratica della fecondazione artificiale (viste le alte percentuali di insuccesso molti embrioni sono destinati a morte sicura); – l’accesso alle tecniche anche a coppie non sposate purché conviventi (art. 5); ConclusioniCome si può vedere, se cade il presupposto iniziale (riconoscimento della dignità umana all’embrione o comunque, nell’incertezza, attivazione del principio di precauzione), se cioè vi è un declassamento dell’embrione da ‘uomo’ a ‘cosa’, aspetti positivi e negativi della legge sono destinati ad invertirsi. Il declassamento biologico e giuridico dell’embrione è tuttavia insostenibile, poiché:a) è contrario all’esperienza comune (tutti noi siamo stati embrioni); b) è contrario ai dati scientifici (continuità del processo evolutivo a partire dalla fecondazione fino alla nascita); c) è contrario ai lineamenti portanti dell’ordinamento giuridico (diritto alla vita ed all’integrità fisica, principio di precauzione quando vi è possibilità di ledere l’uomo)d) è contrario al parere del Comitato Nazionale di Bioetica del giugno 1996: ‘…Il Comitato è pervenuto unanimemente a riconoscere il dovere morale di trattare l’embrione umano, sin dalla fecondazione, secondo i criteri di rispetto e tutela che si devono adottare nei confronti degli individui umani a cui si attribuisce comunemente la caratteristica di persone…’
La Legge 40 in pillole
Fecondazione assistita
AUTORE:
Alberto Baroni