La crisi economica mondiale ha dato l’immagine di un mondo economico finanziario globalizzato e soggetto a regole comuni dall’America all’Asia all’Africa. Eppure esistono aree del pianeta dove le banche seguono regole diverse da quelle dei Paesi occidentali. Sono i Paesi islamici nei quali la religione vieta, per esempio, di lucrare interesse sui prestiti. Da qui si è sviluppata nel secolo scorso una “finanza islamica” che oggi opera in tutto il mondo attraverso le filiali delle banche islamiche. Su questa realtà economica sabato 20 novembre ad Assisi si terrà una conferenza che mette a confronto banca islamica e banca occidentale, promossa dalla scuola di “Etica ed economia – Universitatis Asisinatis schola de negotiis gerendis”, presieduta dal prof. Tommaso Sediari, in collaborazione con Rosati di Monteprandone & Partners Law Firm. Tra i relatori c’è Mauro Rosati di Monteprandone De Filippis Delfico, docente di Finanza islamica all’Università di Teramo. Prof. Rosati, in che misura si può parlare di modo diverso di “fare banca” nei paesi musulmani?“Il sistema bancario islamico nasce nei Paesi musulmani verso la fine dell’800. In quel periodo le principali banche dei Paesi occidentali cominciarono ad aprire filiali nella capitali dei Paesi colonizzati. La popolazione locale naturalmente rimase, almeno per il rimo periodo, sostanzialmente estranea al mondo bancario per una serie di motivi: motivazioni di ordine geografico, in quanto le agenzie delle banche occidentali veniva insiediate nelle zone più densamente popolate e ricche dal punto di vista commerciale; motivazioni di ordine nazionalistico: tali banche venivano viste con sospetto in quanto istituzioni rappresentanti la potenza finanziaria dei paesi colonizzatori; motivazioni di ordine religioso: si doveva evitare che i servizi di deposito e prestiti non generassero interessi attivi / passivi, severamente vietati dalla religione islamica. Ciò detto, per rispondere alla sua domanda, devo necessariamente affermare che l’islamic banking è completamente diverso da quello occidentale in quanto il rapporto di intermediazione tra cliente / depositante ed istituzione bancaria / finanziaria si basa eslcusivamente sulla compartecipazione al rischio di impresa”. Che influenza ha la componente “religiosa” nelle scelte e nella gestione del rapporto cliente / banca nei Paesi islamici? “Influisce in maniera diretta sul diritto e su tutti gli aspetti della vita privata e pubblica. Per il Corano è proibita la rendita finanziaria, ma non quella commerciale. Infatti, i profitti ottenuti dal commercio sono assolutamente diversi rispetto a quelli ottenuti dal prestito, e tale distinguo offre la possibilità e la oppotunità di approntare prodotti etici che soddisfino le esigenze dell’utente senza offendere la sua religiosità”. Quali sono le regole fondamentali del sistema finanziario islamico? “È un sistema che si fonda su 4 divieti: riba, di pagamento di interessi usurari; gharar, di una irragionevole incertezza ed ambiguità dei rapporti economici; maisir, la pura e semplice speculazione; haram, divieto di esercizio di attività economiche proibite, quali il commercio di alcol, tabacco, armi, carne suina, gioco d’azzardo, pornografia”. Ma allora il “profitto” è proibito?“In una visione islamica il profitto è legittimato se deriva dalla cosidetta ‘compartecipazione al rischio di impresa’ tra Banca ed utente”. Qualche esempio? “Nel contratto di mudaraba, detto anche trust finance contract, una banca finanzia un progetto ad un imprenditore e partecipa – per una percentuale contrattualmente stabilita – ai profitti e alle perdite. L’imprenditore non apporta capitali propri ma solitamente capacità manageriali; non può chiedere una remunerazione per il proprio lavoro ma partecipa ai profitti. Le perdite sono sopportate solamente dalla banca o dal finanziatore, mentre per l’imprenditore la perdita è limitata al suo sforzo lavorativo, e ha la gestione dell’affare senza alcuna ingerenza da parte della banca”. Questo vale per tutti i tipi di impresa? “Questa tipologia contrattuale è solitamente usata per il finanziamento di progetti a breve termine. Una variante è rappresentata dal contratto musharaka, detto equity participation contract, che è una vera e propria partnership tra banca ed imprenditore: prevede un diritto di voto da parte della banca o società finanziaria, una partecipazione alla gestione dell’affare e compartecipazione agli utili e alle perdite. Questo contratto è tipico per le operazioni finanziere a lungo termine”. M. R. V. IL CONVEGNO “BANCA ISLAMICA E BANCA OCCIDENTALE” AssisiSabato 20 novembreCenacolo francescano(Santa Maria degli Angeli) Ore 9.45apertura lavoriTommaso Sediari, presidente della Scuola di etica ed economia; Ore 10saluto di Moreno Massucci, assessore al Bilancio del Comune di AssisiOre 10.15relazione Mario Scialoja, consigliere di amministrazione del Centro islamico culturale d’ItaliaOre 10.45relazione Mauro Rosati di Monteprandone De Filippis Delfico, docente di Finanza islamica all’Università degli studi di TeramoOre 11.15interventi programmati (sono invitati ad intervenire i Presidenti e i Direttori generali delle Banche di credito cooperativo e delle Banche popolari operanti sul territorio regionale)