Famiglia e convivenze: non è solo differenza di parole

Il Convegno dei Giuristi cattolici e del Cif ha suscitato un vivace dibattito

Con innegabile successo (la Sala del Cus si è rivelata assolutamente insufficiente ad accogliere i numerosissimi intervenuti) si è svolto il convegno Famiglia e Convivenze organizzato dall’Unione di Perugia dei Giuristi Cattolici e dal Centro Italiano femminile (Cif) con il patrocinio della Fondazione della Cassa di risparmio di Perugia. Dopo il saluto del presidente dei Giuristi cattolici perugini avv. Eliana Petrozzi, il convegno è stato presentato dal prof. Antonio Palazzo dell’Università di Perugia. Criticato l’atteggiamento di quei giuristi che entrano malvolentieri nel dibattito, vivo nella società civile, sul riconoscimento di nuove forme di vita familiare e contestata ogni iniziativa che si propone il riconoscimento delle coppie omosessuali anche quale strumento di scardinamento dell’istituto familiare, Palazzo ha sostenuto che fin dal diritto romano la storia della famiglia è segnata dalla interrelazione fondamentale con il concetto di matrimonio che nelle Costituzioni contemporanee ne è la condizione stessa di sussistenza. Non vi è famiglia – ha insistito – senza matrimonio. Ne consegue che le unioni tra uomo e donna, caratterizzate dall’intimità sessuale, non possono definirsi ‘famiglia’, ma ‘convivenze’ e la loro rilevanza giuridica può derivare solo da accordi che ne regolano il rapporto a tempo determinato. La stessa limitata vita di ordine giuridico hanno le unioni omosessuali. Il diritto civile riconosce quale adempimento di obbligazione morale le prestazioni patrimoniali tra conviventi dirette a soddisfare i sacrifici compiuti durante il periodo di vita comune, mentre considera illecite le attribuzioni dirette a provocare il consenso della convivenza. Per essere definita convivenza l’unione di un uomo e di una donna deve essere caratterizzata dalla effettività del vincolo e dalla sua stabile perduranza nel tempo. E per tale tipo di convivenza può essere studiata anche qualche forma di pubblicità. E in quest’ottica ‘ ha continuato il relatore ‘ va letta l’istituzione, peraltro criticabile nei suoi presupposti politici, in alcune città italiane di appositi registri comunali per l’iscrizione di coppie conviventi. In tutta obbiettività tale soluzione non appare idonea ad attribuire uno status e comunque si connota per essere un fenomeno ancora ai margini dell’ordinamento giuridico. La certificazione di questi legami anomali non può ragionevolmente spingersi oltre una valenza circoscritta esclusivamente alla mera sfera anagrafica anche se si tende da più parti ad estenderne la portata soprattutto a livello di attribuibilità di certi vantaggi sociali. Dopo aver rilevato l’estrema difficoltà di un’eventuale regolamentazione per l’impossibilità di elaborare una definizione del loro vincolo in termini univoci, in quanto il riscontro con la realtà presenta un catalogo assai variegato di unioni non matrimoniali che si differenziano profondamente le une dalle altre, il prof. Palazzo ha concluso sostenendo che devono essere avversati tutti i tentativi di equiparare le convivenze alla famiglia così come costituzionalmente disciplinata. Con il coordinamento di Giovanni Barberini dell’Università di Perugia hanno poi svolto le loro relazioni Marco Ventura dell’Università di Siena (Il Matrimonio nella Costituzione), Alberto Donati dell’Università di Perugia (Le origini della concezione laica del matrimonio) che, dopo essersi soffermato sulle vicende storiche della famiglia e, in particolare, sulla ‘evoluzione’ della posizione della donna nel matrimonio, ha sostenuto che dal punto di vista giuridico la famiglia non è una qualsiasi società di persone, ma è una società di persone specificamente configurata come l’istituzione nel cui contesto ha luogo la generazione, il mantenimento, l’educazione e l’istruzione della prole e che, per questo motivo, le unioni omosessuali sono illegittime, Ennio Russo dell’Università Tor Vergata di Roma (La comunione patrimoniale fra i coniugi) e Marco Comporti dell’Università di Siena (Accordi patrimoniali tra i coniugi) che, soffermatosi particolarmente sugli accordi patrimoniali preventivi tra i coniugi in vista della separazione, del divorzio e dell’annullamento del matrimonio, ha criticato la giurisprudenza della Cassazione che, sotto vari profili, ha ritenuto la nullità di tali accordi ed ha sostenuto che, invece, tali accordi sono pienamente validi per quanto concerne i diritti patrimoniali disponibili. Con il coordinamento di Ennio Russo dell’Università Tor Vergata di Roma sono poi intervenuti Giovanni Doria dell’Università Tor Vergata di Roma (I rapporti patrimoniali tra conviventi) e Francesco Scaglione dell’Università di Perugia (Le convivenze senza matrimonio). Nel dibattito sono intervenuti, fra gli altri, l’arcivescovo di Perugia mons. Giuseppe Chiaretti (ha ringraziato i relatori per l’impegno profuso nel proporre tematiche che interessano in modo specifico anche Perugia), il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Perugia avv. Anna Rosa Sindico (è gradita ogni sollecitazione ‘ e il convegno dei Giuristi cattolici di Perugia lo è sicuramente ‘ nei confronti del Legislatore perché la normativa vigente non è adeguata alle attuali esigenze e lascia troppa discrezionalità al Magistrato) e Wladimiro De Nunzio (il Consiglio Superiore della Magistratura – di cui è autorevole esponente – è attento all’evoluzione del diritto e, in particolare, della famiglia e del matrimonio ‘ la ‘fuga dalle relative responsabilità è fenomeno attuale ‘ ed ha organizzato negli ultimi anni seminari di aggiornamento per i Giudici sul diritto di famiglia comparato con quello di altri Stati).

AUTORE: Maurizio Mariani