20. I principi statutari Ciò premesso, dalla revisione dello Statuto regionale dovranno emergere alcuni principi fondamentali. In particolare: a) il riconoscimento e la difesa del valore sociale della famiglia fondata sul matrimonio, con le sue dinamiche di ridistribuzione e regolazione nel campo del lavoro, dei redditi, dei risparmi e dei consumi, delle funzioni di rielaborazione culturale a livello delle generazioni e di classi sociali, i meccanismi di “protezione allungata” dei giovani, di tutela della fasce anziane etc. In tale direzione dovranno essere indicate le politiche familiari da promuovere, come: ‘ il principio dell’uguaglianza in dignità di tutti gli esseri umani dal primo istante del concepimento al termine naturale della vita; ‘ una politica fiscale e tariffaria regionale attenta alla famiglia che tenga conto dei carichi familiari e non penalizzi le famiglie monoreddito; ‘ l’incentivazione anche economica delle reti di solidarietà familiare; ‘ il riconoscimento e il sostegno delle diverse forme di associazionismo familiare. b) Nel campo della espansione dell’Offerta formativa le recenti innovazioni legislative affidano alla Regione nuovi compiti in materia: ‘ favorire il sistema nazionale d’istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti locali;’ sostenere l’espansione dell’Offerta formativa e la nuova domanda d’istruzione, dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita, cui abbia accesso il maggior numero di cittadini; ‘ adottare le misure per rendere effettivo il diritto allo studio e alla formazione e per sostenere la spesa delle famiglie per l’istruzione, accrescendo i propri compiti e doveri di equità, coordinamento e controllo e investendo a questo fine risorse dirette; ‘ favorire il protagonismo delle iniziative formative che sorgano dalla società civile, senza rinunciare alla sua funzione regolatrice come obbligo politico e giuridico a servizio di tutti i cittadini che abitano nel territorio regionale, affinché essi trovino l’opportunità di svolgere appieno le loro capacità nella formazione armonica della persona. ‘ promuovere la frequenza alle attività formative anche oltre l’obbligo dei 18 anni attraverso percorsi regionali di formazione che valorizzino e sostengano la pluralità di iniziative formative già segnalatesi nell’ambito del territorio e assicuri misure volte a favorire l’inserimento dei giovani, tenendo conto delle peculiarità occupazionali locali. Cura, altresì, un sistema di comunicazione, a livello regionale e interregionale, di notizie e informazioni per i giovani fra scuole, agenzie formative e Servizi per l’Impiego, proponendo standard formativi omogenei adeguatamente certificati. Riguardo alla parità scolastica e al finanziamento delle scuole non statali, la Regione, nell’ambito del dettato costituzionale e dell’autonomia legislativa garantita dal nuovo Titolo V, tenendo in massimo conto l’aspetto educativo e culturale, garantisce il pluralismo culturale, la libertà di scelta delle famiglie anche attraverso le opportune agevolazioni economiche ed il concorso di privati all’assolvimento di un servizio che corrisponde ad un diritto di cittadinanza. Due osservazioni, infine, circa il finanziamento diretto alle Scuole materne non statali e il sostegno al reddito per garantire il diritto allo studio di tutti gli studenti, entrambi spettanti alla Regione. Circa il primo finanziamento, va fugata l’idea che alla Scuola materna si possano dare soldi perché si sta ancora nel campo dell’assistenza anziché dell’educazione e della formazione permanente. Circa il secondo, è auspicabile un ruolo delle Regioni il più possibile omogeneo negli orientamenti e nei comportamenti, regole e standard dovendo essere il più possibile uniformi su tutto il territorio nazionale. c) Nel campo della Sanità – in un quadro generale di regolamentazione, di certificazione e di controllo della qualità di gestione – deve prevalere la logica combinatoria tra servizi pubblici e privati, funzionale al crescente interesse dei cittadini per una più elevata qualità dell’assistenza sanitaria e specificatamente per le attività di prevenzione. Sulla Sanità e sulla Scuola lo Statuto regionale dovrà garantire il diritto dei cittadini e delle famiglie alla libera scelta tra le diverse Agenzie (scuole, università, servizi sanitari e opere di assistenza pubbliche, private e del privato sociale), il superamento dell’esclusività del meccanismo tassazione – spesa pubblica a favore di strumenti più adeguati al raggiungimento degli obiettivi. 21. Considerazioni finali Il nuovo Statuto regionale deve saper bene rappresentare le esigenze, le prospettive e i principi sinteticamente enunciati onde promuovere e costruire una comunità regionale effettivamente partecipativa, responsabile e solidale. Ciò è richiesto: a) dalla crescente individualizzazione del lavoro che reclama la personalizzazione dell’offerta formativa, l’innalzamento e la certificazione della qualità professionale,; b) dalle esigenze di sviluppo della coesione sociale attraverso la tutela individualizzata dei bisogni e il supporto ai meccanismi di autotutela sociale; c) dalla necessità di tutelare le famiglie – specialmente quelle con figli minori, con componenti disabili o anziani non autosufficienti – su cui si scarica gran parte del lavoro di cura e il cui livello di reddito dipende sempre più dalla qualità e quantità dei servizi, sociali e non, effettivamente assicurati; d) dalla urgenza di promuovere la qualità della vita nelle Comunità locali e della sicurezza collettiva, d’integrazione comunitaria degli immigrati ecc. e) dall’importanza di promuovere e valorizzare la società civile e i soggetti sociali intermedi attraverso una sussidiarietà orizzontale riconosciuta e praticata. Il fare poliarchia anche nei settori più delicati – quali sanità, scuola, formazione e lavoro, servizi socio – assistenziali, gestione del territorio – è oggi elemento essenziale di una comunità regionale fondata effettivamente sui pilastri della democrazia compiuta, della partecipazione e della responsabilità personale e collettiva. Conclusioni22. ConclusioniIl processo di riforma statutaria va acquistando un ruolo sempre più importante nel contesto politico regionale. In parte a causa dell’accresciuta sensibilità dell’opinione pubblica regionale ai temi istituzionali, frutto non secondario dell’impegno profuso da gran parte del movimento cattolico – anche in Umbria – lungo tutti gli anni novanta. In parte per il convergere attorno ad esso di diversi filoni di riforma costituzionale, da quello relativo alla forma di governo regionale a quello relativo al nuovo riparto di competenze legislative tra Stato nazionale e Regioni. Né possiamo trascurare gli effetti regionali del dibattito sul ruolo e le funzioni delle istituzioni comunitarie alle soglie del lavoro della Convenzione per la revisione dei Trattati. L’Umbria può vantare una significativa storia regionalista spesso rivendicata con orgoglio dalla classe politica regionale (7). E tuttavia questa storia deve essere oggetto di un profondo sforzo di revisione se la si vuole valorizzare in un contesto come quello attuale nel quale, a causa delle nuove sfide, molti dei suoi punti qualificanti rischiano di ritardare anziché favorire i cambiamenti di cui si avverte il bisogno. Il nuovo Statuto della Regione dell’Umbria, dunque, sarà nuovo in relazione alla storia costituzionale del paese, avviato verso un’esperienza di regionalismo a forte spinta autonomistica, ma anche in relazione alle storia delle istituzioni di governo dell’Umbria. La generosità e la continuità dell’impegno regionalistico delle grandi tradizioni politiche della nostra regione dovranno adeguarsi ad un contesto in forte cambiamento che guarda al futuro dell’Umbria, dell’Italia e dell’Unione europea.Il nuovo Statuto della Regione dell’Umbria dovrà rappresentare, nelle forme proprie dell’autonomia degli istituti giuridici, quella tradizione religiosa e culturale delle comunità civili dell’Umbria che esprime una sorta di “costituzione materiale” e, quindi, di identità sociale fondamentale. Un’identità aperta e flessibile, affrancata dai limiti e dai ritardi del passato, pronta a rispondere alle sfide del futuro. NOTE1) Pur con i forti limiti indicati fin dal 1986 dal libro di B.Bracalente, Il sistema industriale dell’Umbria, Bologna, il Mulino 1986. 2) Leggi e regolamenti: una sintesi statistica.Dalla legge regionale n. 1 del 7 dicembre 1971 al mese di aprile 2000 sono state emanate 1380 leggi e 68 regolamenti regionali (cfr. Repertorio delle leggi e dei regolamenti della Regione dell’Umbria), che hanno toccato tutte le materie di competenza. Con una media di 49 provvedimenti annuali adottati, l’anno con la punta più alta di interventi legislativi è stato il 1981 con 83 leggi, mentre quello con il minimo di deliberazioni è stato, oltre al 1971 con 2, il 1993 con 12. Le materie con maggiore interventi risultano essere “Bilancio, finanze e patrimonio” con 234 provvedimenti, “Assetto territoriale, urbanistica, lavori pubblici, calamità naturali, trasporti e comunicazioni” con 232, “Problemi di organizzazione, Consiglio, Giunta, Uffici e personale” con 138 e “Agricoltura” con 130. I settori con meno interventi riguardano, dopo “Controlli amministrativi e difensore civico” e “Programmazione e interventi nelle aree depresse”, “Problemi generali e istituzionali” e “Partecipazione, iniziativa legislativa popolare, referendum”. Per i regolamenti sono il 1995 e il 1984 a registrare il massimo rispettivamente con 11 e 8 provvedimenti, con una media annua di 2. Sul piano regolamentare, la materia con il maggior numero di provvedimenti risulta essere “Ecologia, caccia e pesca” con 32. Analizzando quantitativamente la materia dei settori produttivi emerge una concentrazione di interventi Iegislativi sul l’agricoltura, con prevalenza sia sulla “Industria, artigianato e commercio”, che sul “Turismo e industria alberghiera”. Per quanto riguarda i servizi sociali, la “sanità” prevale sulla “Istruzione e formazione professionale” e sui “Servizi culturali e attività sportive”, mentre fanalino di coda è la “assistenza e la sicurezza sociale”. Maggiore attenzione è stata rivolta alla questione dell’immigrazione di cittadini extra – comunitari con diversi provvedimenti a partire daI 1990, così come va ricordata la L.R. 32/90 sulle “misure per l’inserimento dei nomadi nella società e per la tutela della loro identità e del loro patrimonio culturale”. Ancora in materia di assistenza e sicurezza sociale, procedendo dal dettato statutario (cfr. art. 3) e in ossequio al principio di solidarietà (art. 3.1), con la LR 27 ottobre 1999 n. 26 sono stati previsti interventi regionali per la promozione della cooperazione internazionale allo sviluppo della solidarietà tra i popoli, dopo che in passato erano state adottate disposizioni per far fronte a situazioni contingenti determinate da eventi naturali (v. Sisma nel Meridione d’Italia deI 23.11.1980). Sul piano strettamente territoriale va ricordata la legge di riorganizzazione della rete di protezione sociale e riordino delle funzioni socio-assistenziali (LR 5 dicembre 1997 n. 41). Per quanto riguarda la materia dell’Istruzione e della formazione professionale, nei primi anni settanta furono emanate diverse disposizioni atte a favorire l’esercizio del diritto allo studio da parte di studenti bisognosi e/o meritevoli. In sintonia con una certa apertura della Regione alla multietnicità, già la L.R. 14 aprile 1982 dettava norme sull’edilizia residenziale per studenti italiani e stranieri. 3) Analizzato in alcuni dei saggi contenuti nel volume AA.VV., Il sistema politico in Umbria, Bari, De Donato, 1983. 4) Si veda, sul punto, l’intervista a B.Bracalente, Globalizzazione e piccole patrie, Perugia, Edizioni Eranuova, 2001, pp. 117-125. 5) Nell’anno 2000 i trasferimenti dalla Regione dell’Umbria al sistema delle Autonomie locali hanno interessato appena il 5,4% della spesa regionale (16,8% escludendo la spesa sanitaria) a fronte di una media nazionale del 9% (20,6% senza sanità) e di una media delle Regioni del centro Italia del 13,6% (31% senza sanità). [Fonte: istituto di studi sulle Regioni del CNR] 6) La legge 142/90 prevede all’art. 8 (ora art. 11 T.U. 267/2000) che ogni ente locale possa dotarsi di un Difensore civico (Dc), quale istituto di partecipazione popolare per garantire il diritto di accesso e la trasparenza alla luce della L. 241/90. Il legislatore è tornato sulla materia con la L.15 maggio 1997 n. 127 relativa alle misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa. In effetti, questa figura viene ricollegata aIl’art. 97 della Costituzione in tema di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione. Il Dc, quale “magistrato di persuasione” nella relazione cittadino – Pubblica amministrazione, in sostanza è preposto alla difesa dei diritti individuali, per cui oppone reclami ovvero fa intraprendere un’azione correttiva in presenza di un danno. E’ inoltre garante dei diritti umani. Ma il Dc, attese le inefficienze e le disfunzioni dell’Amministrazione svolge pure una funzione di controllo sul corretto esercizio del potere amministrativo. In ogni caso quale garante dell’imparzialità, il Dc agisce nell’interesse comune di cui ai principi costituzionali che sovrintendono l’attività amministrativa. La figura del Dc si apre anche, in un dibattito in corso nel nostro Paese, alla mediazione giuridica, intesa quale attività in cui un terzo neutrale, il mediatore, è chiamato a favorire la comunicazione tra due o più soggetti in conflitto, offrendo la possibilità di incontrarsi in uno spazio qualificato per parlare ed essere ascoltati. Sull’efficienza dell’attività di tale figura, va detto che certamente l’azione correttiva è più efficace a livello locale (comunale), ove il rapporto cittadino amministrazione è più immediato, che in ambiti più estesi come quello regionale. Non è un caso che dall’entrata in vigore della legge 142/90 sino al 1999 solo il 4% dei comuni e il 20% delle province avevano istituito il Dc. Questo fenomeno – va osservato – in parte dipende dalla carenza di mezzi e strutture da parte di enti locali piccolissimi che non consente una gestione efficiente di servizi essenziali. Non si dimentichi a questo proposito che su 8092 comuni, 3650 hanno meno di 2000 abitanti. In Umbria il Dc risulta istituito nei Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Città di Castello, Foligno, Gubbio, San Giustino, Spoleto, Trevi, Umbertide e nella Provincia di Terni. In questo senso impulso all’attività istitutiva ed operativa dei difensori civici locali può venire dal Dc regionale, quale motore di una rete di difesa civica articolata a livello locale. L’istituzione del difensore civico, previsto negli statuti o nelle leggi regionali, rispondeva a esigenze di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione a tutela del cittadini. Il Dc è previsto dall’ art. 76 dello Statuto regionale, con il compito di contribuire ad assicurare l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa della Regione a tutela degli interessi del cittadini. Con Legge regionale del 30 novembre 1995 n. 45, che ha abrogato la LR 22 agosto n. 48 ed il comma 5 dell’art. 38 della LR 17 agosto 1984 n. 41, si è dato luogo al riordino del Dc regionale. Con la legge 127/97 si è consentito ai Difensori regionali, in attesa dell’istituzione del Difensore civico nazionale, l’esercizio di funzioni di richiesta, proposta, sollecitazione e informazione nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione del settori sottratti dal conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali. In materia di controllo sostitutivo, col nuovo T.U. la dizione “enti locali” comprende, oltre a Comuni e a Province, anche Comunità montane, Comunità isolane, Unioni di comuni, Città metropolitane, Consorzi di Comuni, Ipab, e probabilmente, se le regioni lo riterranno opportuno, anche enti da esse dipendenti (lACP, consorzi di bonifica, ecc.). E’ in questo ambito che il Dc opera come magistrato di persuasione senza poteri repressivi o quale organo con poteri sostitutivi. 7) E’ il caso del volume di C.Carnieri, Per un nuovo regionalismo, Perugia, Protagon, 1990. (c) Consulta regionale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace(c) La Voce – Edizioni Chiesa San Severo a Porta Sole Piazza IV Novembre, 6 Perugia Tel. 075 5720397 e-mail lavoce@lavoce.it sito internet www.lavoce.itStampa Grafica Salvi Perugia – Marzo 2002