La legge italiana consente di cambiare “genere” fin dal 1982

Può piacere o meno, ma sta di fatto che la legislazione italiana dal 1982 permette, a chi ne sente il bisogno, di cambiare sesso; o, come si preferisce dire ora, di cambiare la propria identità di genere. Con o senza interventi chirurgici e trattamenti ormonali, a discrezione della persona interessata.

Originariamente il testo della legge del 1982 veniva inteso nel senso che il cambiamento agli effetti legali fosse consentito solo a seguito di una trasformazione chirurgica; ma più tardi i giudici, compresa la Cassazione, hanno stabilito che non si può obbligare nessuno a sottoporsi a certi trattamenti e che quindi chi lo vuole può cambiare legalmente sesso anche rimanendo come lo ha fatto la sua mamma. Regole simili valgono in parecchi altri paesi, in Europa e fuori.

Disegno di legge Zan: davvero necessario?

In questo senso il disegno di legge Zan non aggiunge nulla. Esso ha invece lo scopo dichiarato di colpire sul piano penale l’incitamento all’odio e alla violenza contro chi appartiene a gruppi minoritari, comprese le persone omosessuali e transessuali o transgender.

Si può discutere se una legge così sia davvero necessaria; questi comportamenti in realtà sono già punibili con le leggi che ci sono, e semmai si tratta di farle funzionare veramente; ma questo è un problema che riguarda tutte le leggi in generale e non si risolve aggravando le pene.

Forse l’obiettivo è altro …

Chi chiede la nuova legge vuole forse altro – così almeno dicono gli avversari – e cioè che diventi verità di Stato una determinata visione dell’essere umano, che relativizza la distinzione fra uomo e donna o addirittura la rende insignificante. Tesi di questo tipo sono legittime e sostenibili ma renderle obbligatorie per legge è un’altra faccenda.

La legge può e deve esigere che vi sia parità di diritti per tutti; e che ogni persona sia rispettata nella sua specificità e nella sua individualità; ma non può entrare più di tanto nei campi propri dell’etica, della filosofia, della religione.

No a battaglie antistoriche

Ma non si possono nemmeno combattere battaglie antistoriche contro presunte novità che invece tali non sono, mentre risalgono all’epoca in cui in Italia governava la Dc.