Associazione M’ama. Mamme “matte” per bambini speciali

“Difficilmente collocabili”: sono chiamati così dagli addetti ai lavori quei bambini o minori che, per problemi legati alla loro storia, a traumi subiti o a disabilità cognitive e fisiche, trovandosi senza genitori o a seguito di un provvedimento di allontanamento dalla famiglia di origine, non riescono a trovare figure genitoriali disposti ad accoglierli.

A tutti questi bimbi da qualche anno pensano le “mamme matte” dell’associazione M’ama – Dalla parte dei bambini. “La frase che ci viene rivolta più di frequente è: ‘voi siete matte, non troverete mai una famiglia per questo bambino’. Così abbiamo pensato che questo appellativo fosse perfetto per noi! Siamo un gruppo di mamme biologiche, adottive e affidatarie impegnate anche professionalmente nel sociale e crediamo fermamente che per ogni bambino ‘speciale’ esista una famiglia pronta ad accoglierlo, pur con la sua disabilità o col suo passato difficile alle spalle. Sembriamo matte perché può essere difficile, ma non è impossibile: nell’ultimo anno abbiamo trovato una famiglia per 45 minori ritenuti difficilmente collocabili” racconta a La Voce la dott.sa Emilia Russo, avvocato e socia fondatrice della M’ama insieme ad altre tre mamme. L’associazione ha la sua sede legale a Roma, ma i suoi associati sono presenti anche in Umbria, Lombardia e Veneto, “siamo però disponibili ad accettare casi provenienti da qualsiasi Comune d’Italia”, spiega Russo. Come operano dunque queste “mamme matte”? “Siamo in contatto con i vari tribunali dei minori e troviamo le famiglie soprattutto tramite appelli in internet, dal nostro sito (www.mammematte.com) o dalla nostra pagina Facebook. Continua a leggere gratuitamente sull’edizione digitale de La Voce.

Adozione e affido
Adozione e affidamento sono due provvedimenti molto diversi sia per presupposti che per obiettivi. Sono regolati dalla legge 184 del 4/05/1983, aggiornata l’ultima volta con la legge 173 del 19/10/2015. Vediamo le principali differenze. Con l’ adozione una coppia può riconoscere come figlio legittimo un soggetto rimasto senza i genitori naturali, o che non sia stato riconosciuto da questi, o che si trovi in stato di abbandono. Gli adottanti devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni o dimostrare di aver convissuto prima del matrimonio per almeno tre anni, devono avere una differenza d’età con l’adottato compresa tra i 18 e i 45 anni, e devono essere stati dichiarati idonei da parte del Tribunale dei minori dopo una verifica del Servizio sociale. Con l’adozione, il minore assume il cognome dei genitori adottivi e cessano tutti i rapporti con i genitori naturali, nel caso esistano. L’ affidamento è un provvedimento temporaneo attraverso il quale un minore in difficoltà viene accolto presso una famiglia in grado di prendersene cura. Possono essere affidatarie coppie sposate o conviventi, ma anche persone singole. Non sono previsti limiti rispetto alla differenza d’età tra minore e affidatari, inoltre i genitori affidatari devono garantire i contatti con la famiglia di origine nei tempi e modi stabiliti dal Tribunale, in accordo con i Servizi sociali.

AUTORE: Valentina Russo