Scuole private: lo Stato “può” finanziarle

Tornano ancora in questi giorni le polemiche sui contributi statali alle scuole private (quelle cattoliche, ma anche le altre). È una questione molto complessa, perché quando si parla di contributi, e anche quando si parla di scuole, si possono intendere tante cose diverse e quindi prima di azzuffarsi fra chi è pro e chi è contro bisognerebbe mettere in chiaro di che cosa si sta discutendo.

In ogni caso, si dovrebbe discuterne serenamente analizzando i vantaggi e gli svantaggi delle varie soluzioni, ed evitare le prese di posizione pregiudiziali.

Invece, in genere chi è contrario ne fa una questione di principio invocando addirittura un articolo della Costituzione: l’art. 33 che dice che chiunque è libero di aprire una scuola “senza oneri per lo Stato”. Secondo loro questa norma stabilisce un divieto: è vietato allo Stato assumere oneri per aiutare le scuole private. La tesi appare subito un po’ azzardata se si pensa che lo Stato italiano, alla luce del sole, finanzia un po’ tutto, dalle cliniche private ai circhi equestri.

Perché dovrebbe esserci un divieto proprio per un servizio utile come una scuola? Sul piano tecnico giuridico, c’è un passaggio tanto essenziale quanto elementare, che però il pregiudizio nasconde agli occhi di quasi tutti. Si tratta della differenza che c’è fra un “divieto” e un “non obbligo”.

Chi ha scritto l’art. 33 intendeva dire che la libertà di aprire scuole, costituzionalmente garantita, non include il diritto a riceverne le risorse dallo Stato; quindi lo Stato non è obbligato a fornirgliele (precisazione non superflua, perché al contrario altri diritti fondamentali includono l’obbligo dello Stato di farsi carico delle risorse). Ma un conto è dire che lo Stato “non è obbligato”, e un conto è dire che ci sia un divieto.

Se uno vuol aprire una scuola dove si insegna a giocare a poker, giustamente lo Stato non pagherà nulla. Ma se uno apre una scuola che fornisce l’istruzione obbligatoria rispettando i programmi ministeriali, si tratta di un servizio pubblico gestito da privati e non ci può essere un divieto costituzionale che impedisca allo Stato di agevolarlo, se ne riconosce l’utilità.

 

AUTORE: Pier Giorgio Lignani