“Sono un insegnante per caso”: così si è presentato nei giorni scorsi a Foligno Nicola Incampo, referente Cei per le questioni giuridiche, approdato all’insegnamento della Religione nella scuola secondaria dopo aver lavorato per otto anni in una fabbrica petrolchimica. Il prof. Incampo è autore di testi scolastici (per la scuola secondaria di primo e secondo grado) e, soprattutto, libri nei quali l’approfondimento degli aspetti giuridici di questa disciplina trova come terreno fecondo la passione e la consapevolezza dell’impegno che una professione “atipica” come l’Irc – come lui stesso l’ha definita – porta con sé.
Chi è l’insegnante di Religione cattolica? Questa è la domanda che deve guidare la riflessione e la ricerca attraverso le norme, e che può aiutare a chiarire i termini di una questione che, come ha detto Incampo, spesso non è chiara. Da una breve ricerca su Internet emerge, infatti, un panorama complesso: solo dal 1984 a oggi si possono contare 14 leggi specifiche, 326 circolari, 75 sentenze del Tar, 79 pareri del Consiglio di Stato, 6 pronunciamenti del pretore del lavoro.
La chiave per orientarsi in questo labirinto normativo è deducibile da una lettura attenta di quello che può essere definito il documento fondamentale per l’Irc: il Concordato, “un accordo – ha precisato il professore – che non può essere cambiato da nessuna legge particolare”.
In questo senso il confronto con le norme che regolano l’Irc si veste dell’autorevole umiltà di chi – come apputo Incampo – sa che, approfondendo le norme, può contribuire non solo alla comprensione del ruolo di questa disciplina (che, come dice il Concordato stesso, è coerente con le finalità della scuola), ma anche all’approfondimento della figura dell’insegnante di Religione.
Il testo spiega che il docente di Religione cattolica è nominato d’intesa tra l’ordinario (vescovo) della diocesi e la scuola.
Tre sono i verbi che declinano le peculiarità di questa intesa. 1) Fissare: spetta al dirigente scolastico comunicare le ore totali per l’Irc nella sua scuola e all’ordinario della diocesi fissare il numero di ore che competono a ciascun insegnante. 2) Individuare: spetta all’ordinario diocesano individuare l’insegnante da inviare in ogni determinata scuola. 3) Scegliere: spetta all’ordinario della diocesi scegliere in quale scuola inviare il singolo docente.
Il senso profondo dell’atipicità dell’Irc e dell’attenzione per la lettura e la comprensione delle norme che la regolano risiede, dunque, nell’ecclesialità, che coniuga la relazione scolastica secondo il vocabolario della sinodalità: camminare insieme per conferire al curriculum scolastico dei nostri ragazzi quell’attenzione alla persona umana che non solo gode dell’ingegno umano, ma sa cogliere nel profondo di ognuno il segno indelebile dell’Infinito.