{"id":9216,"date":"2011-03-18T00:00:00","date_gmt":"2011-03-17T22:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lavoce.it\/?p=9216"},"modified":"2015-07-16T12:21:12","modified_gmt":"2015-07-16T10:21:12","slug":"la-vita-umana-non-e-disponibile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lavoce.it\/la-vita-umana-non-e-disponibile\/","title":{"rendered":"La vita umana non \u00e8 \u201cdisponibile\u201d"},"content":{"rendered":"

Il 9 marzo la Camera ha concluso la discussione sul disegno di legge in materia di Dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) e ha stabilito di prendere un mese di tempo prima del voto che la prossima conferenza dei capigruppo dovrebbe calendarizzare per aprile. Rimane acceso il dibattito sulle questioni di fondo e sulle poste in gioco. Ne parliamo con Alberto Gambino, docente di Diritto privato all\u2019Universit\u00e0 europea di Roma. Il rifiuto di qualsiasi terapia coercitiva \u00e8 gi\u00e0 costituzionalmente garantito. Inoltre, secondo alcuni, il fine vita \u00e8 materia troppo delicata e complessa per essere normata da una legge… \u201cLe leggi – dice Gambino – non hanno carattere di astrattezza, intervengono sui fenomeni sociali e in risposta a precise situazioni. Nella fattispecie il caso Englaro, dove c\u2019\u00e8 stata una sentenza della corte di Cassazione, organo supremo italiano che stabilisce la legittimit\u00e0 delle azioni umane e, pur non avendo forza vincolante, dal punto di vista del \u2018precedente\u2019 ha un peso molto rilevante su quanto possono successivamente decidere i giudici di grado inferiore. In quella vicenda, pur in mancanza di una prova certa della dichiarazione di volont\u00e0 del soggetto, attraverso presunzioni e testimonianze \u00e8 sembrato desumersi che di fronte alla situazione configuratasi la ragazza avrebbe scelto di lasciarsi morire. Il caso ha posto immediatamente un duplice nodo: la questione della certezza di volont\u00e0 ricostruite su base indiziaria, e al tempo stesso la questione se un soggetto possa disporre della propria vita ora per allora attraverso un atto scritto, delegando ad altri l\u2019esecuzione di tale scelta\u201d. Non vi \u00e8 il rischio che, provata la \u201ccertezza\u201d delle volont\u00e0, il principio di autodeterminazione possa confliggere con quello dell\u2019indisponibilit\u00e0 della vita? \u201cIn questi due anni sono stati creati strumenti probatori – l\u2019affidamento delle proprie volont\u00e0 ad un atto scritto reso all\u2019amministratore di sostegno o, scegliendo la via amministrativa, l\u2019istituzione di Albi dei biotestamenti in una cinquantina di Comuni – senza tuttavia affrontare la questione del limite ai contenuti di tali documenti. Se vale il principio che ogni volont\u00e0 cristallizzata in un atto scritto va assecondata, si rischia di dover dare corso anche a scelte in contrasto con i valori costituzionali di tutela della salute e della vita, quali le richieste eutanasiche. Di qui la necessit\u00e0 di una legge che fissi dei confini ai contenuti di queste Dat riaffermando, come il ddl [disegno di legge] all\u2019esame della Camera, l\u2019indisponibilit\u00e0 della vita, escludendo ogni forma di eutanasia, e anche di rifiuto di alimentazione e idratazione considerati forme di sostegno vitale e non terapie. Il secondo importante paletto, previsto nel ddl, \u00e8 la non vincolativit\u00e0 di tali dichiarazioni per il medico al quale va lasciata, \u2018in scienza e coscienza\u2019, l\u2019ultima parola\u201d. Che cosa risponde a chi afferma che il ddl contraddice l\u2019art. 32 della Costituzione?\u201cSi tratta di due situazioni che non possono essere messe sullo stesso piano. Nel concreto verificarsi dell\u2019evento traumatico, un soggetto in piena coscienza pu\u00f2 rifiutare determinate terapie, ma si tratta di un atto personale e non delegabile, diverso dall\u2019affidare anticipatamente per iscritto le proprie volont\u00e0 ad un pezzo di carta con la richiesta al medico di eseguirle, magari ponendo fine alla propria vita. Ribadisco che il cosiddetto diritto all\u2019autodeterminazione, peraltro non rinvenibile nel nostro ordinamento e nella nostra Costituzione, non pu\u00f2 portare alla legittimazione di scelte individuali in contrasto con i valori costituzionali della tutela della salute e della vita\u201d. Quale il ruolo del diritto, e quindi della legge di cui qualcuno invoca la \u201cneutralit\u00e0\u201d, quando \u00e8 in gioco il valore pi\u00f9 alto, quello della persona e della vita umana? \u201cL\u2019indisponibilit\u00e0 della vita come principio fondamentale del nostro ordinamento non riguarda solo il singolo ma l\u2019intera societ\u00e0. Qui sono in gioco la dignit\u00e0 della persona e la solidariet\u00e0 nei confronti degli altri \u2018consociati\u2019. Dal punto di vista del diritto, legittimare la libera volont\u00e0 delle persone di disporre della propria vita significherebbe rinunciare alla tutela dei pi\u00f9 deboli, di chi si dovesse trovare in uno stato di \u2018incapacit\u00e0\u2019. Il nostro ordinamento non pu\u00f2 rimanere indifferente o neutrale ma \u00e8 chiamato a veicolare quell\u2019etica condivisa che \u00e8 alla base del patto sociale dei cittadini. Quanto all\u2019arbitraria pretesa di stabilire il grado di dignit\u00e0 di una vita umana, occorre rammentare che la nostra corte di Cassazione ha definito la persona un bene giuridico in s\u00e9, indipendentemente dai modi e forme della realizzazione di se stessa. Per questo oggi dobbiamo riscoprire e valorizzare, anche attraverso il diritto, l\u2019essenza e la dignit\u00e0 intrinseca di ogni uomo, altrimenti si rischia il sopruso del pi\u00f9 forte nei confronti del pi\u00f9 debole, e il prevalere di logiche improntate a calcoli economicistici e a cinici profili di analisi costi-benefici\u201d. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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