{"id":9108,"date":"2011-02-04T00:00:00","date_gmt":"2011-02-04T00:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lavoce.it\/?p=9108"},"modified":"2011-02-04T00:00:00","modified_gmt":"2011-02-04T00:00:00","slug":"limbroglio-del-testamento-biologico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lavoce.it\/limbroglio-del-testamento-biologico\/","title":{"rendered":"L\u2019imbroglio del testamento biologico"},"content":{"rendered":"
Sta prendendo sempre pi\u00f9 piede l\u2019iniziativa, da parte di alcuni enti locali, di istituire appositi registri comunali atti a raccogliere le dichiarazioni dei cittadini di testamento biologico (le cosiddette \u201cDichiarazioni anticipate di trattamento\u201d \u2013 Dat). Le questioni poste da tali ordini del giorno sono molteplici, specie con riguardo all\u2019incompetenza degli enti territoriali in tale materia (il \u201cfine vita\u201d) e alla sostanziale inutilit\u00e0 di detti registri. Ci\u00f2 svela la loro reale natura di operazioni per lo pi\u00f9 politiche e ideologiche, volte a introdurre surrettiziamente nell\u2019ordinamento civile presunti diritti non riconosciuti, una forzatura politica, per \u201cdare un segnale\u201d al Parlamento che sta decidendo in merito. Queste operazioni \u2013 nell\u2019assoluta incertezza in ordine alla loro effettiva operativit\u00e0 e legittimit\u00e0 nell\u2019ordinamento giuridico vigente \u2013 paiono rappresentare un grave torto fatto agli stessi fruitori del servizio di registrazione che, in buona fede, ritengono di accedervi pensando realmente di presentare valide dichiarazioni testamentarie sulla propria vita, pur difettando degli essenziali elementi richiesti dalla legge. Ecco alcuni elementi di illegittimit\u00e0 e di inutilit\u00e0 di tali registri. Ai sensi dell\u2019art. 13 del Testo unico enti locali (D. lgs. 267\/2000), al Comune spettano le funzioni amministrative (solo amministrative) che riguardano la popolazione e il territorio comunale (c\u2019\u00e8 quindi vincolo territoriale), precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunit\u00e0, dell\u2019assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Quelle di registrazione delle Dichiarazioni non sono funzioni amministrative. Queste ultime infatti presuppongono dei criteri normativi di esecuzione (tant\u2019\u00e8 che si parla di \u201cfunzione dell\u2019attuazione dell\u2019ordine normativo in via di amministrazione\u201d). In secondo luogo, non si tratta di funzioni connesse e limitate all\u2019ambito territoriale. Si pensi a quale grado di confusione si potrebbe determinare se ogni Comune decidesse i requisiti e le modalit\u00e0 di formazione e di tenuta di detti registri. Si produrrebbero (altro che disparit\u00e0) vere e proprie discriminazioni, tra i residenti di un paese e quelli di un altro a distanza di pochi chilometri. Stupisce che certi commentatori, sempre attenti a problemi di discriminazione, qui non ne intravedano alcuno. Non v\u2019\u00e8 dubbio che i registri debbano procedere attraverso i servizi di stato civile e siano sostanzialmente un servizio collegato. L\u2019art. 117 della Costituzione assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in via generale l\u2019ordinamento civile e specificatamente le materie di stato civile e anagrafe. Ebbene, in questo settore, l\u2019apposita legislazione statale stabilisce che le relative funzioni amministrative sono esercitate dal sindaco, in qualit\u00e0 di ufficiale di stato civile. Si tratta cio\u00e8 \u201cnon di funzioni comunali proprie\u201d, bens\u00ec delegate dallo Stato. Ora, non possono essere utilizzati servizi di competenza statale se non per le finalit\u00e0 e con le modalit\u00e0 previste da legge statale. Qui si verrebbe invece a realizzare un servizio di stato civile aggiuntivo, indipendentemente da previsioni statali! Inoltre, un registro di tal fatta pare del tutto inutile giuridicamente. Indipendentemente dalla raccolta di queste Dichiarazioni, esse difficilmente potranno poi essere tenute in considerazione e rispettate dall\u2019ordinamento giuridico, per mancanza degli elementi minimi di correttezza di formazione e di registrazione della volont\u00e0, oltrech\u00e9 di privacy. Come minimo, si dovrebbe assicurare un servizio a ci\u00f2 destinato sempre aperto al pubblico, in quanto ciascuno dovrebbe avere la possibilit\u00e0 di modificare, rettificare, cambiare, stravolgere la propria Dichiarazione in qualunque momento (anche un secondo prima di venire a mancare). Come ci si comporterebbe davanti ad una Dichiarazione rilasciata in Comune, di tenore diverso e opposto rispetto a quella pronunciata chiaramente in altra sede? E davanti ad una dichiarazione che fosse non conforme a quanto preveder\u00e0 una futura legge? Chi assicura l\u2019autenticit\u00e0 della dichiarazione? \u00c8 mai possibile che un testatore sia meglio garantito rispetto ai propri beni, che rispetto alla propria vita? <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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