{"id":9067,"date":"2011-01-21T00:00:00","date_gmt":"2011-01-21T00:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lavoce.it\/?p=9067"},"modified":"2011-01-21T00:00:00","modified_gmt":"2011-01-21T00:00:00","slug":"non-si-puo-ignorare-la-dignita-della-persona","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lavoce.it\/non-si-puo-ignorare-la-dignita-della-persona\/","title":{"rendered":"Non si pu\u00f2 ignorare la dignit\u00e0 della persona"},"content":{"rendered":"

La notizia dell\u2019ennesimo suicidio di un detenuto, avvenuto per giunta nel carcere di Perugia, induce a riflettere sull\u2019effettiva efficacia della misura detentiva, cos\u00ec come oggi concretamente realizzata. La privazione della libert\u00e0 personale costituisce la pi\u00f9 grave delle sanzioni che lo Stato prevede come conseguenza della violazione delle leggi, per cercare di assicurarne il rispetto. In alcuni casi, per scongiurare pericoli di fuga, di reiterazione del reato o di inquinamento delle prove, si consente addirittura la carcerazione dell\u2019indagato come misura preventiva, che costringe l\u2019imputato, talora innocente, a subire periodi anche lunghi di carcere in attesa della fine del giudizio. I risarcimenti che poi lo Stato, per importi talora considerevoli, \u00e8 costretto a pagare alle vittime di ingiusta detenzione, se dal punto di vista giuridico fanno conseguire il ristoro del pregiudizio, non valgono certo a restituire al malcapitato ci\u00f2 che egli ha irrimediabilmente perso sul piano umano, nelle sue componenti interiori, affettive, relazionali e sociali, se \u00e8 vero, come insigni scienziati sostengono, che anche una carcerazione di breve durata determina conseguenze irreversibili sul piano psicologico, tanto pi\u00f9 in chi sia ingiustamente assoggettato a tale regime. D\u2019altra parte, il ripetersi con sempre maggiore frequenza di suicidi ed altre forme di autolesionismo nelle carceri italiane non pu\u00f2 non costituire sintomo di un diffuso disagio e malessere, che vanno oltre la sofferenza inevitabilmente derivante dalla restrizione della libert\u00e0 individuale. Si adducono come cause il sovraffollamento degli istituti penitenziari, la carenza di personale e strutture, in definitiva la scarsit\u00e0 delle risorse finanziarie, ragioni che certamente hanno il loro peso. Ma forse, senza voler mettere in dubbio il potere dello Stato di prevedere sanzioni penali e fra esse quelle restrittive della libert\u00e0 personale, alle quali peraltro il legislatore ricorre probabilmente in maniera eccessiva, va meditato sull\u2019effettiva utilit\u00e0 di questo genere di sanzioni dato che, secondo quanto impone la Costituzione, le pene dovrebbero \u201ctendere alla rieducazione del condannato\u201d (art. 27). Cos\u00ec come attualmente organizzato, il trattamento penitenziario in concreto risulta purtroppo non solo tradire la finalit\u00e0 imposta dal costituente ma addirittura mettere a repentaglio la salute fisica e psichica dell\u2019individuo coinvolto, come dimostrano i recenti fatti di cronaca. Non per nulla si stanno facendo strada sanzioni alternative al carcere, che per lo Stato comporta costi ingenti senza assicurare gli effetti sperati, sia in termini di prevenzione che dal punto di vista riabilitativo, e che probabilmente, comportando il massimo grado di afflittivit\u00e0, dovrebbe essere riservato a reati di una certa gravit\u00e0. In ogni caso, anche per le ipotesi in cui si ritiene necessario ed opportuno mantenere in vita la misura detentiva, non si pu\u00f2 prescindere dal dovere di assicurare ai reclusi un regime di vita che, compatibilmente con le esigenze penitenziarie, tenga conto della dignit\u00e0 dell\u2019individuo il quale, per quanto riconosciuto colpevole, mantiene pur sempre la propria natura di persona umana, con il rispetto che questa esige in ogni circostanza ed in ogni luogo. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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