{"id":8620,"date":"2010-07-23T00:00:00","date_gmt":"2010-07-22T22:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lavoce.it\/?p=8620"},"modified":"2015-07-10T10:16:37","modified_gmt":"2015-07-10T08:16:37","slug":"ru486-le-regole-devono-valere-anche-in-umbria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lavoce.it\/ru486-le-regole-devono-valere-anche-in-umbria\/","title":{"rendered":"Ru486: le regole devono valere anche in Umbria"},"content":{"rendered":"
Il dibattito sulle Linee guida per la somministrazione della pillola abortiva Ru486 arriva in Consiglio regionale prima ancora delle Linee guida regionali. A scatenare le reazioni sono state sufficienti le ripetute dichiarazioni dell\u2019assessore alla Sanit\u00e0 Vincenzo Riommi (sulle quali abbiamo gi\u00e0 riferito su queste pagine), che ritiene non vincolanti n\u00e9 le Linee guida del Governo n\u00e9 i pareri del Consiglio superiore di sanit\u00e0. Cos\u00ec, dopo il confronto promosso luned\u00ec 19 dal gruppo consigliare del Pdl con il Forum regionale delle famiglie, Scienza e Vita e il Movimento per la vita, tutti i consiglieri regionali dell\u2019opposizione e facenti parte dei gruppi Pdl, Per l\u2019Umbria, Udc, Lega Nord, hanno sottoscritto una mozione in cui chiedono che, relativamente all\u2019aborto farmacologico con la pillola Ru486, anche in Umbria siano seguite \u201cle indicazioni di tipo medico e normativo espresse dalle pi\u00f9 autorevoli istituzioni sanitarie italiane\u201d, prevedendo \u201cesclusivamente il regime di ricovero ordinario per la donna che dovesse scegliere tale procedura\u201d. Nella stessa mozione chiedono che si faccia il monitoraggio delle procedure, in particolare \u201cper le eventuali dimissioni volontarie della donna contro il parere medico, al fine di evitare irregolarit\u00e0 nella compilazione delle Schede di dimissione ospedaliera (Sdo) e della conseguente gestione amministrativa\u201d. A sostegno della loro richiesta i consiglieri regionali ricordano i tre pareri espressi dal Consiglio superiore di sanit\u00e0 sulle condizioni necessarie affinch\u00e9 sia tutelata la salute della donna nella procedura di aborto farmacologico che prevede l\u2019assunzione della Ru486 e, a seguire, 48 ore dopo, quella di prostaglandine. Nel primo parere del Css del 18 marzo 2004, scrivono i consiglieri, \u201csi afferma che \u2018i rischi dell\u2019interruzione farmacologica di gravidanza si possono considerare equivalenti ai rischi dell\u2019interruzione chirurgica, solo se l\u2019interruzione di gravidanza avviene in ambito ospedaliero\u2019\u201d, posizione confermata sia nel secondo parere del 20 dicembre 2005 che nel parere espresso il 18 marzo 2010. Stessa indicazione, scrivono i consiglieri nella mozione, \u00e8 contenuta nelle conclusioni dell\u2019indagine conoscitiva della commissione Sanit\u00e0 del Senato, conclusa il 26 novembre 2009, ed anche nello \u201cschema alternativo di documento conclusivo della stessa indagine\u201d presentato dai senatori di minoranza, tra cui Ignazio Marino. Altro fatto di cui l\u2019assessorato alla Sanit\u00e0 dovrebbe tenere conto \u00e8, scrivono nella mozione, la \u201ccomunicazione da parte del ministro della Salute, Maurizio Sacconi, alla Commissione europea\u201d, in cui si legge che \u201cl\u2019intera procedura abortiva, e fino all\u2019accertamento dell\u2019avvenuta espulsione dell\u2019embrione, deve essere effettuata in regime di ricovero ordinario nelle strutture sanitarie\u201d. Maria Rita ValliLINEE GUIDA. Forum famiglie e Scienza&Vita chiedono a Riommi audizione urgente davanti al Comitato tecnico scientificoIl Forum delle associazioni familiari dell\u2019Umbria e l\u2019associazione Scienza e Vita hanno presentato all\u2019assessore regionale alla Sanit\u00e0 Riommi una richiesta urgente di audizione, avanti il Comitato tecnico scientifico, per l\u2019introduzione nei servizi delle Aziende sanitarie della Regione Umbria delle tecniche di interruzione di gravidanza con metodica medica (Ru486). \u201cL\u2019introduzione anche nella nostra regione dell\u2019aborto con metodica medica porta con s\u00e9 gravi rischi per la salute della donna, oltre che seri problemi con riferimento alla somministrazione a donne minorenni, rischi e problemi tutti la cui urgente soluzione \u00e8 in re ipsa\u201d. \u00c8 quanto scrivono i due organismi nella richiesta di audizione, auspicando di \u201cessere sentiti al pi\u00f9 presto dall\u2019Assessorato\u201d. Al riguardo rammentano che \u201ctra le mansioni\u201d del Comitato \u201c\u00e8 esplicitamente indicata quella di prevedere un percorso di confronto sulle linee guida redatte dal Comitato tecnico – scientifico con le societ\u00e0 scientifiche, le associazioni degli utenti e gli organismi di pari opportunit\u00e0\u201d, e che la commissione Sanit\u00e0 del Senato e la stessa minoranza sono concordi sulla necessit\u00e0 che \u201cl\u2019intera procedura abortiva, nelle sue fasi, sia effettuata in regime di ricovero ordinario. Ci aspettiamo – concludono i due organismi – che ogni decisione sia assunta all\u2019esito dell\u2019audizione delle associazioni\u201d. Intervento del Centro di bioetica sugli aspetti giuridici della questione Ru486Non esiste il \u201cdiritto\u201d ad abortire. La 194 tutela la vita del concepito e della madreDopo alcune giornate particolarmente dense e contrassegnate da vari interventi sulla stampa locale e nazionale circa i modi e le difficolt\u00e0 per la somministrazione della pillola Ru486 (interruzione volontaria di gravidanza farmacologica), ad oggi sembra che i diretti interessati si siano fermati di fronte a prese di posizione ideologiche, contrassegnate da uno zelo del tutto singolare nel volere promuovere, come primo atto \u201csanitario\u201d della novella Giunta regionale dell\u2019Umbria, un fantomatico quanto irrazionale \u201cdiritto\u201d ad abortire a domicilio. Si crede opportuno, pertanto, evidenziare lo scollamento in cui \u00e8 incorsa la Giunta regionale umbra e, in particolar modo, da quanto si legge dai giornali, circa le affermazioni dell\u2019assessore regionale alla sanit\u00e0 Riommi in riferimento alle linee guida sulla modalit\u00e0 di utilizzo della Ru486. \u00c8 subito bene ricordare che la competenza circa la stesura di linee giuda per le modalit\u00e0 di impiego del farmaco Ru486 e della determinazione di livelli di sicurezza non pu\u00f2 che essere a livello nazionale. Infatti, l\u2019art. 3 della l. cost. 18.10.2001 n. 3, in materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, ha previsto alle Regioni una potest\u00e0 legislativa in materia sanitaria ma, allo stesso tempo, ha riservato allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Orbene, in questa particolare materia, anche se \u00e8 vero che le Regioni possono adottare delle linee guida sulle modalit\u00e0 di utilizzo del farmaco, queste comunque non possano andare nella direzione di una tutela inferiore per la vita della donna di quanto stabilito a livello nazionale. Sarebbe un\u2019evidente contraddizione logica e giuridica se su tutto il territorio nazionale ci fosse un determinato standard di tutela, eccetto che in Umbria, dove tale standard dovrebbe considerarsi inferiore. Infatti, proprio la tutela della salute e della psiche della donna deve essere il fondamento su cui costruire le linee guida per l\u2019applicazione della Ru486: tutta la normativa circa la materia dell\u2019interruzione volontaria della gravidanza (l. 22 maggio 1978, n. 194) ha come principale oggetto di tutela la vita nella sua fase iniziale e la tutela della salute della madre, entrambe intese come tutela della maternit\u00e0 in generale. Al contrario, in nessun articolo della suddetta normativa, n\u00e9 all\u2019interno dei lavori parlamentari si richiama un generico, quanto imprecisato, diritto ad abortire, del tutto estraneo al nostro ordinamento. Diritto che oggi qualcuno vuole far riconoscere, pur in evidente contrasto con le nostre leggi e le loro interpretazioni, e magari proporre un nuovo diritto \u201cad abortire a domicilio\u201d. Tuttavia, \u00e8 ormai chiaro che da tale normativa (194\/1978) deve discendere anche l\u2019ambito di applicazione del cosiddetto aborto farmacologico (Ru486). Infatti, la somministrazione di tale prodotto ha le stesse finalit\u00e0 abortive (dirette o indirette) proprie di un intervento chirurgico. Da ci\u00f2 consegue \u2013 come \u00e8 stato ricordato nei vari pareri espressi dal Consiglio nazionale di sanit\u00e0 \u2013 che l\u2019impiego del farmaco deve trovare applicazione nel rigoroso rispetto dei precetti normativi previsti dalla legge 194 del 1978, proprio a garanzia della tutela della donna. In particolare, deve essere garantito il ricovero in una delle strutture sanitarie individuate dall\u2019art. 8 della citata legge, dal momento dell\u2019assunzione del farmaco fino al momento dell\u2019espulsione del feto. Tuttavia, \u00e8 probabile che ci\u00f2 non sia sufficiente per poter prestare un\u2019adeguata tutela alla salute della donna. In realt\u00e0, con l\u2019Ivg chirurgica, sulla quale \u00e8 tarata la legge 194, il distacco e l\u2019espulsione del prodotto del concepimento avvengono contemporaneamente; al contrario, nell\u2019Ivg farmacologica tale momento non coincide. Proprio per questo, onde evitare che la tutela della salute della donna rimanga un mero principio di intenzione e non sia adeguatamente realizzata, \u00e8 necessario \u2013 a parere dello scrivente Centro di bioetica \u2013 che vi siano previsioni puntuali e precise volte a far s\u00ec che l\u2019aborto farmacologico sia praticato da personale sanitario qualificato e che tale pratica sia eseguita presso strutture sanitarie accreditate, previo ricovero continuativo della donna dal momento di assunzione del farmaco sino all\u2019effettiva espulsione del prodotto del concepimento. Inoltre, anche l\u2019ipotesi della ricerca del consenso informato per l\u2019inizio della pratica abortiva, fino ad un eventuale rifiuto di ricovero, deve rendere chiari quali siano i rischi e le possibili complicanze, fino al decesso della gestante, per una scelta libera e consapevole della stessa. Altrimenti, sarebbe del tutto vana quella volont\u00e0, che rimarrebbe un mero desiderio di intenti, di tutelare in modo pieno ed effettivo la sfera psichica e fisica della gestante. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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