{"id":8084,"date":"2009-12-11T00:00:00","date_gmt":"2009-12-10T22:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lavoce.it\/?p=8084"},"modified":"2015-07-16T12:31:46","modified_gmt":"2015-07-16T10:31:46","slug":"non-contratti-ma-empatia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lavoce.it\/non-contratti-ma-empatia\/","title":{"rendered":"Non contratti ma empatia"},"content":{"rendered":"
La notizia del voto a maggioranza del documento per l\u2019istituzione del Registro comunale di testamenti biologici da parte del Consiglio comunale di Narni mi spinge ad esporre alcune brevi riflessioni su una questione attuale e di grande rilevanza etica e biogiuridica. L\u2019espressione \u201cdirettive anticipate\u201d indica la manifestazione di volont\u00e0, formulata in un documento scritto, con cui le persone decidono a quali trattamenti sanitari intendono essere sottoposte nell\u2019eventualit\u00e0 di perdita della capacit\u00e0 di autodeterminazione e della possibilit\u00e0 di esprimere direttamente ai medici il proprio volere. Le direttive anticipate non esprimono solo il diniego aprioristico ai trattamenti sanitari: hanno lo scopo di far conoscere le proprie opzioni, sia la richiesta di determinati interventi terapeutici ed assistenziali che il rifiuto di altri; possono anche prevedere l\u2019eventuale donazione di organi, le disposizioni sull\u2019assistenza religiosa e sulle pratiche funerarie, anche la nomina di sostituti fiduciari a rappresentare le proprie volont\u00e0 nel momento dell\u2019impedimento. Nell\u2019ambito dell\u2019ampia categoria delle direttive \u00e8 ricompreso il cosiddetto \u201ctestamento biologico\u201d il quale \u00e8 in modo specifico diretto a raccogliere in un documento le volont\u00e0 espresse in vita relativamente al proprio morire, che solitamente contengono il rifiuto categorico di qualunque intervento medico-terapeutico nella fase terminale di malattia, ed in particolare il rifiuto dei mezzi di sostentamento vitale e di rianimazione, con lo scopo di evitare qualsiasi accanimento terapeutico. Al momento della stesura del documento il dichiarante deve avere la capacit\u00e0 di intendere e di volere per essere in grado di esprimere consapevolmente le proprie scelte terapeutiche e di valutare pienamente le loro conseguenze. Ovviamente allo stato attuale, in assenza di una legge in materia nel nostro ordinamento, le direttive anticipate ed i testamenti biologici non possono avere riconoscimento giuridico, con la conseguenza che la volont\u00e0 espressa non \u00e8 vincolante. La decisione sui trattamenti sanitari, tuttavia, pu\u00f2 avere un valore sia in quanto espressione di libert\u00e0 della persona sia come utile supporto per il medico nel valutare l\u2019adeguatezza dei trattamenti al singolo malato. Non possono, per\u00f2, essere sottaciuti i limiti ed i rischi sottesi che caratterizzato questi documenti. Un primo aspetto \u00e8 quello della mancanza di attualit\u00e0 delle dichiarazioni espresse in tempi lontani rispetto al momento della sua effettiva eventuale applicazione; l\u2019altro, non meno rilevante, \u00e8 la difficolt\u00e0 ad avere certezza che il testante abbia ricevuto una corretta e completa informazione, cos\u00ec da esprimere una volont\u00e0 veramente libera ed autonoma. Quanto alle dichiarazioni che chiaramente contengono volont\u00e0 eutanasiche, in contrapposizione ai limiti posti dalla Costituzione e dall\u2019art. 5 del Codice civile che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo, permane la loro inefficacia giuridica. In un Paese come l\u2019Italia dove l\u2019eutanasia \u00e8 e rimane reato, non costituisce esimente, sotto il profilo della responsabilit\u00e0 penale, per quanti volessero conformarsi alle volont\u00e0 espresse nel documento. Non sono nemmeno ammissibili direttive in contrasto con le deontologia medica e con le norme di buona pratica medica, nemmeno le dichiarazioni finalizzate ad imporre al medico atti da lui ritenuti in scienza e coscienza inaccettabili. Ma un\u2019alternativa \u00e8 possibile e molto ancora culturalmente c\u2019\u00e8 da fare in questo campo che rappresenta una delle maggiori sfide della nostra societ\u00e0. C. Cardia (Le sfide della laicit\u00e0) parlando dei malati terminali e delle proposte possibili per venire incontro ai malati in fase terminale afferma che \u201csi pu\u00f2 cambiare anche la maniera di legiferare. Invece di proposte che stabiliscono quando sia lecito sopprimere una vita, se ne protrebbero presentare altre fondate sull\u2019opposta domanda: cosa fare per sostenere le esistenze difficili, per alleviare e sconfiggere il dolore, per sostenere i malati terminali\u2026\u201d. Certamente le dichiarazioni anticipate di trattamento esprimono in sostanza una ribellione totale alla medicina tecnologica, e sono conseguenti alla linea di sviluppo del paradigma contrattualistico del rapporto medico-paziente di origine prettamente anglosassone, che ha condotto anche alla promulgazione in alcuni Paesi di leggi regolanti l\u2019eutanasia. Con la buona volont\u00e0 di tutte le parti in causa, e con una maggiore consapevolezza del valore dell\u2019uomo-persona, si deve invece giungere a privilegiare la linea della comunicazione empatica e riconoscere la necessit\u00e0 che si consolidi la fiducia reciproca nel rapporto medico-paziente, sulla base del principio non del \u201cdovuto\u201d, ma della \u201cbuona fede\u201d attraverso il convergere delle reciproche autonomie (Adriano Bompiani, membro del Comitato di bioetica del Consiglio d\u2019Europa). <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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