{"id":77400,"date":"2024-08-28T18:45:31","date_gmt":"2024-08-28T16:45:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lavoce.it\/?p=77400"},"modified":"2024-08-28T18:45:31","modified_gmt":"2024-08-28T16:45:31","slug":"suicidio-assistito-la-discussa-sentenza-della-corte-costituzionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lavoce.it\/suicidio-assistito-la-discussa-sentenza-della-corte-costituzionale\/","title":{"rendered":"Suicidio assistito. La (discussa) sentenza della Corte costituzionale"},"content":{"rendered":"
Poche settimane fa, il 18 luglio<\/strong>, \u00e8 stata pubblicata una<\/span> sentenza della Corte costituzionale<\/strong> (la n. 135 di quest\u2019anno) che ha di nuovo precisato le condizioni nelle quali si deve considerare lecito il cosiddetto suicidio assistito<\/strong>. <\/span><\/p>\n Si chiama cos\u00ec la collaborazione prestata ad un sofferente che \u00e8 in grado di compiere autonomamente il gesto estremo che porr\u00e0 fine alla sua vita, ma ha bisogno che qualcuno lo metta prima in condizione di farlo. La Corte ha approfondito i princ\u00ecpi che aveva gi\u00e0 enunciato con la sentenza n. 242 del 2019. Il 23 agosto scorso, il presidente della Corte, Augusto Barbera<\/strong>, ne ha ancora parlato al Meeting di Rimini. Non abbiamo qui lo spazio per spiegare in dettaglio il quadro del lecito e dell\u2019illecito secondo le sentenze della Corte costituzionale (quelle due e le altre sul tema del fine vita).<\/span><\/p>\n In sintesi, i pilastri del pensiero della Corte sono due.<\/strong> <\/span>Il primo<\/strong> \u00e8 che uno Stato laico non pu\u00f2 rendere obbligatorio per legge l\u2019eroismo che ci vuole per accettare una sofferenza che non ha rimedio n\u00e9 sollievo.<\/span> Il secondo<\/strong> \u00e8 che a legittimare l\u2019aiuto al suicidio non pu\u00f2 bastare la volont\u00e0 espressa dall\u2019interessato; spetta all\u2019autorit\u00e0 sanitaria giudicare se, oggettivamente, ne sussistono le condizioni: e cio\u00e8 che quella persona sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale a motivo di una patologia irreversibile; che questo stato le procuri <\/span>sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili; e che essa sia in grado di decidere consapevolmente e liberamente.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n La Corte ha messo in evidenza che questi requisiti<\/strong> (i quali, come si \u00e8 detto, debbono essere accertati dall\u2019autorit\u00e0 sanitaria) sono importanti<\/strong> perch\u00e9 non si pu\u00f2 riconoscere ad alcuno un diritto incondizionato a decidere la propria morte e di conseguenza a ricevere dallo Stato o comunque da terzi la collaborazione di cui abbia bisogno per farlo.<\/span><\/p>\n La legge<\/strong> infatti (lo dice la Corte costituzionale) deve evitare che un regime troppo permissivo conduca alla morte le persone deboli, depresse, insicure<\/strong>; queste vanno sostenute nell\u2019accettare la vita.<\/span><\/p>\n Questo comporta, fra l\u2019altro, che la collettivit\u00e0 ha il dovere di investire nell\u2019assistenza, nelle cure palliative e in ogni altro intervento<\/strong> che renda tollerabile e serena anche la peggiore malattia.\u00a0<\/span> Sin qui, il pensiero laico della Corte.<\/span> Ci pare che, come cattolici, non possiamo che sottoscriverlo.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Poche settimane fa, il 18 luglio, \u00e8 stata pubblicata una sentenza della Corte costituzionale (la n. 135 di quest\u2019anno) che ha di nuovo precisato le condizioni nelle quali si deve considerare lecito il cosiddetto suicidio assistito. Si chiama cos\u00ec la collaborazione prestata ad un sofferente che \u00e8 in grado di compiere autonomamente il gesto estremo […]<\/p>\n","protected":false},"author":161,"featured_media":77408,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1118],"tags":[7713],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lavoce.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77400"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lavoce.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lavoce.it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavoce.it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/161"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavoce.it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77400"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/www.lavoce.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77400\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":77406,"href":"https:\/\/www.lavoce.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77400\/revisions\/77406"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavoce.it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/77408"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lavoce.it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77400"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavoce.it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77400"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavoce.it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77400"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}