{"id":51278,"date":"2018-02-25T14:14:57","date_gmt":"2018-02-25T12:14:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lavoce.it\/?p=51278"},"modified":"2018-07-27T20:17:47","modified_gmt":"2018-07-27T18:17:47","slug":"bioetica-la-legge-sul-testamento-biologico-piu-vicino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lavoce.it\/bioetica-la-legge-sul-testamento-biologico-piu-vicino\/","title":{"rendered":"BIOETICA. La legge sul testamento biologico pi\u00f9 da vicino"},"content":{"rendered":"
di\u00a0Fausto Santeusanio<\/strong>,\u00a0gi\u00e0 docente di Endocrinologia all\u2019Universit\u00e0 di Perugia<\/p>\n Il 17 febbraio, Amci e il Meic di Perugia hanno promosso un dibattito sulla controversa legge sulle Dat (Disposizioni anticipate di trattamento) recentemente entrata in vigore. La legge intende regolamentare le scelte terapeutiche e diagnostiche di fine vita in modo da porre dei punti fermi su una questione cos\u00ec complessa e delicata, ed evitare future implicazioni di tipo giuridico. Ma molte sono le incertezze e le criticit\u00e0 emerse. La legge si compone di otto articoli, di cui i pi\u00f9 significativi sono i primi cinque.<\/p>\n Il primo articolo \u00e8 centrato sul consenso informato alle procedure terapeutiche e diagnostiche. E fin qui nulla di nuovo, perch\u00e9 tale principio \u00e8 ampiamente riconosciuto dalla Costituzione italiana, dalla Carta dei diritti del malato e dal Codice di deontologia professionale.<\/p>\n Anche nel secondo articolo, che riguarda la terapia del dolore e il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure nella fase finale della vita, si ribadiscono princ\u00ecpi ben consolidati, con l\u2019erogazione delle cure palliative, oggi molto efficaci e codificate dalla legge 15 marzo 2010, e l\u2019obbligo di astenersi da cure inutili e sproporzionate, cio\u00e8 da ogni forma di accanimento terapeutico. L\u2019articolo 3 \u00e8 dedicato alla gestione della fase terminale della vita di minori o incapaci, cio\u00e8 quelle categorie di persone che non sono in grado di esprimente il proprio consenso e che per questo vengono rappresentate dai genitori o da un tutore.<\/p>\n Ma a mio avviso le maggiori complessit\u00e0 e ambiguit\u00e0 della legge derivano dall\u2019articolo 4 con le Disposizioni anticipate di trattamento . Si tratta delle dichiarazioni espresse in anticipo in previsione di eventuali situazioni future in cui tale volont\u00e0 non potrebbe essere espressa.<\/p>\n