{"id":3388,"date":"2003-10-03T00:00:00","date_gmt":"2003-10-03T00:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lavoce.it\/?p=3388"},"modified":"2021-12-02T19:03:00","modified_gmt":"2021-12-02T17:03:00","slug":"famiglia-e-convivenze-non-e-solo-differenza-di-parole","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lavoce.it\/famiglia-e-convivenze-non-e-solo-differenza-di-parole\/","title":{"rendered":"Famiglia e convivenze: non \u00e8 solo differenza di parole"},"content":{"rendered":"
Con innegabile successo (la Sala del Cus si \u00e8 rivelata assolutamente insufficiente ad accogliere i numerosissimi intervenuti) si \u00e8 svolto il convegno Famiglia e Convivenze organizzato dall’Unione di Perugia dei Giuristi Cattolici e dal Centro Italiano femminile (Cif) con il patrocinio della Fondazione della Cassa di risparmio di Perugia. Dopo il saluto del presidente dei Giuristi cattolici perugini avv. Eliana Petrozzi, il convegno \u00e8 stato presentato dal prof. Antonio Palazzo dell’Universit\u00e0 di Perugia. Criticato l’atteggiamento di quei giuristi che entrano malvolentieri nel dibattito, vivo nella societ\u00e0 civile, sul riconoscimento di nuove forme di vita familiare e contestata ogni iniziativa che si propone il riconoscimento delle coppie omosessuali anche quale strumento di scardinamento dell’istituto familiare, Palazzo ha sostenuto che fin dal diritto romano la storia della famiglia \u00e8 segnata dalla interrelazione fondamentale con il concetto di matrimonio che nelle Costituzioni contemporanee ne \u00e8 la condizione stessa di sussistenza. Non vi \u00e8 famiglia – ha insistito – senza matrimonio. Ne consegue che le unioni tra uomo e donna, caratterizzate dall’intimit\u00e0 sessuale, non possono definirsi ‘famiglia’, ma ‘convivenze’ e la loro rilevanza giuridica pu\u00f2 derivare solo da accordi che ne regolano il rapporto a tempo determinato. La stessa limitata vita di ordine giuridico hanno le unioni omosessuali. Il diritto civile riconosce quale adempimento di obbligazione morale le prestazioni patrimoniali tra conviventi dirette a soddisfare i sacrifici compiuti durante il periodo di vita comune, mentre considera illecite le attribuzioni dirette a provocare il consenso della convivenza. Per essere definita convivenza l’unione di un uomo e di una donna deve essere caratterizzata dalla effettivit\u00e0 del vincolo e dalla sua stabile perduranza nel tempo. E per tale tipo di convivenza pu\u00f2 essere studiata anche qualche forma di pubblicit\u00e0. E in quest’ottica ‘ ha continuato il relatore ‘ va letta l’istituzione, peraltro criticabile nei suoi presupposti politici, in alcune citt\u00e0 italiane di appositi registri comunali per l’iscrizione di coppie conviventi. In tutta obbiettivit\u00e0 tale soluzione non appare idonea ad attribuire uno status e comunque si connota per essere un fenomeno ancora ai margini dell’ordinamento giuridico. La certificazione di questi legami anomali non pu\u00f2 ragionevolmente spingersi oltre una valenza circoscritta esclusivamente alla mera sfera anagrafica anche se si tende da pi\u00f9 parti ad estenderne la portata soprattutto a livello di attribuibilit\u00e0 di certi vantaggi sociali. Dopo aver rilevato l’estrema difficolt\u00e0 di un’eventuale regolamentazione per l’impossibilit\u00e0 di elaborare una definizione del loro vincolo in termini univoci, in quanto il riscontro con la realt\u00e0 presenta un catalogo assai variegato di unioni non matrimoniali che si differenziano profondamente le une dalle altre, il prof. Palazzo ha concluso sostenendo che devono essere avversati tutti i tentativi di equiparare le convivenze alla famiglia cos\u00ec come costituzionalmente disciplinata. \t Con il coordinamento di Giovanni Barberini dell’Universit\u00e0 di Perugia hanno poi svolto le loro relazioni Marco Ventura dell’Universit\u00e0 di Siena (Il Matrimonio nella Costituzione), Alberto Donati dell’Universit\u00e0 di Perugia (Le origini della concezione laica del matrimonio) che, dopo essersi soffermato sulle vicende storiche della famiglia e, in particolare, sulla ‘evoluzione’ della posizione della donna nel matrimonio, ha sostenuto che dal punto di vista giuridico la famiglia non \u00e8 una qualsiasi societ\u00e0 di persone, ma \u00e8 una societ\u00e0 di persone specificamente configurata come l’istituzione nel cui contesto ha luogo la generazione, il mantenimento, l’educazione e l’istruzione della prole e che, per questo motivo, le unioni omosessuali sono illegittime, Ennio Russo dell’Universit\u00e0 Tor Vergata di Roma (La comunione patrimoniale fra i coniugi) e Marco Comporti dell’Universit\u00e0 di Siena (Accordi patrimoniali tra i coniugi) che, soffermatosi particolarmente sugli accordi patrimoniali preventivi tra i coniugi in vista della separazione, del divorzio e dell’annullamento del matrimonio, ha criticato la giurisprudenza della Cassazione che, sotto vari profili, ha ritenuto la nullit\u00e0 di tali accordi ed ha sostenuto che, invece, tali accordi sono pienamente validi per quanto concerne i diritti patrimoniali disponibili. Con il coordinamento di Ennio Russo dell’Universit\u00e0 Tor Vergata di Roma sono poi intervenuti Giovanni Doria dell’Universit\u00e0 Tor Vergata di Roma (I rapporti patrimoniali tra conviventi) e Francesco Scaglione dell’Universit\u00e0 di Perugia (Le convivenze senza matrimonio). Nel dibattito sono intervenuti, fra gli altri, l’arcivescovo di Perugia mons. Giuseppe Chiaretti (ha ringraziato i relatori per l’impegno profuso nel proporre tematiche che interessano in modo specifico anche Perugia), il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Perugia avv. Anna Rosa Sindico (\u00e8 gradita ogni sollecitazione ‘ e il convegno dei Giuristi cattolici di Perugia lo \u00e8 sicuramente ‘ nei confronti del Legislatore perch\u00e9 la normativa vigente non \u00e8 adeguata alle attuali esigenze e lascia troppa discrezionalit\u00e0 al Magistrato) e Wladimiro De Nunzio (il Consiglio Superiore della Magistratura – di cui \u00e8 autorevole esponente – \u00e8 attento all’evoluzione del diritto e, in particolare, della famiglia e del matrimonio ‘ la ‘fuga dalle relative responsabilit\u00e0 \u00e8 fenomeno attuale ‘ ed ha organizzato negli ultimi anni seminari di aggiornamento per i Giudici sul diritto di famiglia comparato con quello di altri Stati). <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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