{"id":2279,"date":"2002-03-15T00:00:00","date_gmt":"2002-03-15T00:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lavoce.it\/?p=2279"},"modified":"2021-03-26T16:53:06","modified_gmt":"2021-03-26T14:53:06","slug":"contributo-per-lo-statuto-della-regione-dellumbria-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lavoce.it\/contributo-per-lo-statuto-della-regione-dellumbria-3\/","title":{"rendered":"Contributo per lo Statuto della Regione dell’Umbria (3)"},"content":{"rendered":"

20.\tI principi statutari\tCi\u00f2 premesso, dalla revisione dello Statuto regionale dovranno emergere alcuni principi fondamentali. \tIn particolare: a)\til riconoscimento e la difesa del valore sociale della famiglia fondata sul matrimonio, con le sue dinamiche di ridistribuzione e regolazione nel campo del lavoro, dei redditi, dei risparmi e dei consumi, delle funzioni di rielaborazione culturale a livello delle generazioni e di classi sociali, i meccanismi di “protezione allungata” dei giovani, di tutela della fasce anziane etc. \tIn tale direzione dovranno essere indicate le politiche familiari da promuovere, come: ‘\t\til principio dell’uguaglianza in dignit\u00e0 di tutti gli esseri umani dal primo istante del concepimento al termine naturale della vita; ‘\t\tuna politica fiscale e tariffaria regionale attenta alla famiglia che tenga conto dei carichi familiari e non penalizzi le famiglie monoreddito; ‘\t\tl’incentivazione anche economica delle reti di solidariet\u00e0 familiare; ‘\t\til riconoscimento e il sostegno delle diverse forme di associazionismo familiare. b)\tNel campo della espansione dell’Offerta formativa le recenti innovazioni legislative affidano alla Regione nuovi compiti in materia: ‘\t\tfavorire il sistema nazionale d’istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti locali;’\t\tsostenere l’espansione dell’Offerta formativa e la nuova domanda d’istruzione, dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita, cui abbia accesso il maggior numero di cittadini; ‘\t\tadottare le misure per rendere effettivo il diritto allo studio e alla formazione e per sostenere la spesa delle famiglie per l’istruzione, accrescendo i propri compiti e doveri di equit\u00e0, coordinamento e controllo e investendo a questo fine risorse dirette; ‘\t\tfavorire il protagonismo delle iniziative formative che sorgano dalla societ\u00e0 civile, senza rinunciare alla sua funzione regolatrice come obbligo politico e giuridico a servizio di tutti i cittadini che abitano nel territorio regionale, affinch\u00e9 essi trovino l’opportunit\u00e0 di svolgere appieno le loro capacit\u00e0 nella formazione armonica della persona. ‘\t\tpromuovere la frequenza alle attivit\u00e0 formative anche oltre l’obbligo dei 18 anni attraverso percorsi regionali di formazione che valorizzino e sostengano la pluralit\u00e0 di iniziative formative gi\u00e0 segnalatesi nell’ambito del territorio e assicuri misure volte a favorire l’inserimento dei giovani, tenendo conto delle peculiarit\u00e0 occupazionali locali. Cura, altres\u00ec, un sistema di comunicazione, a livello regionale e interregionale, di notizie e informazioni per i giovani fra scuole, agenzie formative e Servizi per l’Impiego, proponendo standard formativi omogenei adeguatamente certificati. Riguardo alla parit\u00e0 scolastica e al finanziamento delle scuole non statali, la Regione, nell’ambito del dettato costituzionale e dell’autonomia legislativa garantita dal nuovo Titolo V, tenendo in massimo conto l’aspetto educativo e culturale, garantisce il pluralismo culturale, la libert\u00e0 di scelta delle famiglie anche attraverso le opportune agevolazioni economiche ed il concorso di privati all’assolvimento di un servizio che corrisponde ad un diritto di cittadinanza. \tDue osservazioni, infine, circa il finanziamento diretto alle Scuole materne non statali e il sostegno al reddito per garantire il diritto allo studio di tutti gli studenti, entrambi spettanti alla Regione. \tCirca il primo finanziamento, va fugata l’idea che alla Scuola materna si possano dare soldi perch\u00e9 si sta ancora nel campo dell’assistenza anzich\u00e9 dell’educazione e della formazione permanente. Circa il secondo, \u00e8 auspicabile un ruolo delle Regioni il pi\u00f9 possibile omogeneo negli orientamenti e nei comportamenti, regole e standard dovendo essere il pi\u00f9 possibile uniformi su tutto il territorio nazionale. c)\tNel campo della Sanit\u00e0 – in un quadro generale di regolamentazione, di certificazione e di controllo della qualit\u00e0 di gestione – deve prevalere la logica combinatoria tra servizi pubblici e privati, funzionale al crescente interesse dei cittadini per una pi\u00f9 elevata qualit\u00e0 dell’assistenza sanitaria e specificatamente per le attivit\u00e0 di prevenzione. \tSulla Sanit\u00e0 e sulla Scuola lo Statuto regionale dovr\u00e0 garantire il diritto dei cittadini e delle famiglie alla libera scelta tra le diverse Agenzie (scuole, universit\u00e0, servizi sanitari e opere di assistenza pubbliche, private e del privato sociale), il superamento dell’esclusivit\u00e0 del meccanismo tassazione – spesa pubblica a favore di strumenti pi\u00f9 adeguati al raggiungimento degli obiettivi. 21.\tConsiderazioni finali\tIl nuovo Statuto regionale deve saper bene rappresentare le esigenze, le prospettive e i principi sinteticamente enunciati onde promuovere e costruire una comunit\u00e0 regionale effettivamente partecipativa, responsabile e solidale. \tCi\u00f2 \u00e8 richiesto: a)\tdalla crescente individualizzazione del lavoro che reclama la personalizzazione dell’offerta formativa, l’innalzamento e la certificazione della qualit\u00e0 professionale,; b)\tdalle esigenze di sviluppo della coesione sociale attraverso la tutela individualizzata dei bisogni e il supporto ai meccanismi di autotutela sociale; c)\tdalla necessit\u00e0 di tutelare le famiglie – specialmente quelle con figli minori, con componenti disabili o anziani non autosufficienti – su cui si scarica gran parte del lavoro di cura e il cui livello di reddito dipende sempre pi\u00f9 dalla qualit\u00e0 e quantit\u00e0 dei servizi, sociali e non, effettivamente assicurati; d)\tdalla urgenza di promuovere la qualit\u00e0 della vita nelle Comunit\u00e0 locali e della sicurezza collettiva, d’integrazione comunitaria degli immigrati ecc. e)\tdall’importanza di promuovere e valorizzare la societ\u00e0 civile e i soggetti sociali intermedi attraverso una sussidiariet\u00e0 orizzontale riconosciuta e praticata. \tIl fare poliarchia anche nei settori pi\u00f9 delicati – quali sanit\u00e0, scuola, formazione e lavoro, servizi socio – assistenziali, gestione del territorio – \u00e8 oggi elemento essenziale di una comunit\u00e0 regionale fondata effettivamente sui pilastri della democrazia compiuta, della partecipazione e della responsabilit\u00e0 personale e collettiva. Conclusioni22.\tConclusioniIl processo di riforma statutaria va acquistando un ruolo sempre pi\u00f9 importante nel contesto politico regionale. In parte a causa dell’accresciuta sensibilit\u00e0 dell’opinione pubblica regionale ai temi istituzionali, frutto non secondario dell’impegno profuso da gran parte del movimento cattolico – anche in Umbria – lungo tutti gli anni novanta. In parte per il convergere attorno ad esso di diversi filoni di riforma costituzionale, da quello relativo alla forma di governo regionale a quello relativo al nuovo riparto di competenze legislative tra Stato nazionale e Regioni. N\u00e9 possiamo trascurare gli effetti regionali del dibattito sul ruolo e le funzioni delle istituzioni comunitarie alle soglie del lavoro della Convenzione per la revisione dei Trattati. L’Umbria pu\u00f2 vantare una significativa storia regionalista spesso rivendicata con orgoglio dalla classe politica regionale (7). E tuttavia questa storia deve essere oggetto di un profondo sforzo di revisione se la si vuole valorizzare in un contesto come quello attuale nel quale, a causa delle nuove sfide, molti dei suoi punti qualificanti rischiano di ritardare anzich\u00e9 favorire i cambiamenti di cui si avverte il bisogno. Il nuovo Statuto della Regione dell’Umbria, dunque, sar\u00e0 nuovo in relazione alla storia costituzionale del paese, avviato verso un’esperienza di regionalismo a forte spinta autonomistica, ma anche in relazione alle storia delle istituzioni di governo dell’Umbria. La generosit\u00e0 e la continuit\u00e0 dell’impegno regionalistico delle grandi tradizioni politiche della nostra regione dovranno adeguarsi ad un contesto in forte cambiamento che guarda al futuro dell’Umbria, dell’Italia e dell’Unione europea.Il nuovo Statuto della Regione dell’Umbria dovr\u00e0 rappresentare, nelle forme proprie dell’autonomia degli istituti giuridici, quella tradizione religiosa e culturale delle comunit\u00e0 civili dell’Umbria che esprime una sorta di “costituzione materiale” e, quindi, di identit\u00e0 sociale fondamentale. Un’identit\u00e0 aperta e flessibile, affrancata dai limiti e dai ritardi del passato, pronta a rispondere alle sfide del futuro. NOTE1)\tPur con i forti limiti indicati fin dal 1986 dal libro di B.Bracalente, Il sistema industriale dell’Umbria, Bologna, il Mulino 1986. 2)\tLeggi e regolamenti: una sintesi statistica.Dalla legge regionale n. 1 del 7 dicembre 1971 al mese di aprile 2000 sono state emanate 1380 leggi e 68 regolamenti regionali (cfr. Repertorio delle leggi e dei regolamenti della Regione dell’Umbria), che hanno toccato tutte le materie di competenza. Con una media di 49 provvedimenti annuali adottati, l’anno con la punta pi\u00f9 alta di interventi legislativi \u00e8 stato il 1981 con 83 leggi, mentre quello con il minimo di deliberazioni \u00e8 stato, oltre al 1971 con 2, il 1993 con 12. Le materie con maggiore interventi risultano essere “Bilancio, finanze e patrimonio” con 234 provvedimenti, “Assetto territoriale, urbanistica, lavori pubblici, calamit\u00e0 naturali, trasporti e comunicazioni” con 232, “Problemi di organizzazione, Consiglio, Giunta, Uffici e personale” con 138 e “Agricoltura” con 130. I settori con meno interventi riguardano, dopo “Controlli amministrativi e difensore civico” e “Programmazione e interventi nelle aree depresse”, “Problemi generali e istituzionali” e “Partecipazione, iniziativa legislativa popolare, referendum”. Per i regolamenti sono il 1995 e il 1984 a registrare il massimo rispettivamente con 11 e 8 provvedimenti, con una media annua di 2. Sul piano regolamentare, la materia con il maggior numero di provvedimenti risulta essere “Ecologia, caccia e pesca” con 32. Analizzando quantitativamente la materia dei settori produttivi emerge una concentrazione di interventi Iegislativi sul l’agricoltura, con prevalenza sia sulla “Industria, artigianato e commercio”, che sul “Turismo e industria alberghiera”. Per quanto riguarda i servizi sociali, la “sanit\u00e0” prevale sulla “Istruzione e formazione professionale” e sui “Servizi culturali e attivit\u00e0 sportive”, mentre fanalino di coda \u00e8 la “assistenza e la sicurezza sociale”. Maggiore attenzione \u00e8 stata rivolta alla questione dell’immigrazione di cittadini extra – comunitari con diversi provvedimenti a partire daI 1990, cos\u00ec come va ricordata la L.R. 32\/90 sulle “misure per l’inserimento dei nomadi nella societ\u00e0 e per la tutela della loro identit\u00e0 e del loro patrimonio culturale”. Ancora in materia di assistenza e sicurezza sociale, procedendo dal dettato statutario (cfr. art. 3) e in ossequio al principio di solidariet\u00e0 (art. 3.1), con la LR 27 ottobre 1999 n. 26 sono stati previsti interventi regionali per la promozione della cooperazione internazionale allo sviluppo della solidariet\u00e0 tra i popoli, dopo che in passato erano state adottate disposizioni per far fronte a situazioni contingenti determinate da eventi naturali (v. Sisma nel Meridione d’Italia deI 23.11.1980). Sul piano strettamente territoriale va ricordata la legge di riorganizzazione della rete di protezione sociale e riordino delle funzioni socio-assistenziali (LR 5 dicembre 1997 n. 41). Per quanto riguarda la materia dell’Istruzione e della formazione professionale, nei primi anni settanta furono emanate diverse disposizioni atte a favorire l’esercizio del diritto allo studio da parte di studenti bisognosi e\/o meritevoli. \tIn sintonia con una certa apertura della Regione alla multietnicit\u00e0, gi\u00e0 la L.R. 14 aprile 1982 dettava norme sull’edilizia residenziale per studenti italiani e stranieri. 3)\tAnalizzato in alcuni dei saggi contenuti nel volume AA.VV., Il sistema politico in Umbria, Bari, De Donato, 1983. 4)\tSi veda, sul punto, l’intervista a B.Bracalente, Globalizzazione e piccole patrie, Perugia, Edizioni Eranuova, 2001, pp. 117-125. 5)\tNell’anno 2000 i trasferimenti dalla Regione dell’Umbria al sistema delle Autonomie locali hanno interessato appena il 5,4% della spesa regionale (16,8% escludendo la spesa sanitaria) a fronte di una media nazionale del 9% (20,6% senza sanit\u00e0) e di una media delle Regioni del centro Italia del 13,6% (31% senza sanit\u00e0). [Fonte: istituto di studi sulle Regioni del CNR] 6)\tLa legge 142\/90 prevede all’art. 8 (ora art. 11 T.U. 267\/2000) che ogni ente locale possa dotarsi di un Difensore civico (Dc), quale istituto di partecipazione popolare per garantire il diritto di accesso e la trasparenza alla luce della L. 241\/90. Il legislatore \u00e8 tornato sulla materia con la L.15 maggio 1997 n. 127 relativa alle misure urgenti per lo snellimento dell’attivit\u00e0 amministrativa. In effetti, questa figura viene ricollegata aIl’art. 97 della Costituzione in tema di buon andamento e imparzialit\u00e0 dell’amministrazione. Il Dc, quale “magistrato di persuasione” nella relazione cittadino – Pubblica amministrazione, in sostanza \u00e8 preposto alla difesa dei diritti individuali, per cui oppone reclami ovvero fa intraprendere un’azione correttiva in presenza di un danno. E’ inoltre garante dei diritti umani. Ma il Dc, attese le inefficienze e le disfunzioni dell’Amministrazione svolge pure una funzione di controllo sul corretto esercizio del potere amministrativo. In ogni caso quale garante dell’imparzialit\u00e0, il Dc agisce nell’interesse comune di cui ai principi costituzionali che sovrintendono l’attivit\u00e0 amministrativa. La figura del Dc si apre anche, in un dibattito in corso nel nostro Paese, alla mediazione giuridica, intesa quale attivit\u00e0 in cui un terzo neutrale, il mediatore, \u00e8 chiamato a favorire la comunicazione tra due o pi\u00f9 soggetti in conflitto, offrendo la possibilit\u00e0 di incontrarsi in uno spazio qualificato per parlare ed essere ascoltati. Sull’efficienza dell’attivit\u00e0 di tale figura, va detto che certamente l’azione correttiva \u00e8 pi\u00f9 efficace a livello locale (comunale), ove il rapporto cittadino amministrazione \u00e8 pi\u00f9 immediato, che in ambiti pi\u00f9 estesi come quello regionale. Non \u00e8 un caso che dall’entrata in vigore della legge 142\/90 sino al 1999 solo il 4% dei comuni e il 20% delle province avevano istituito il Dc. Questo fenomeno – va osservato – in parte dipende dalla carenza di mezzi e strutture da parte di enti locali piccolissimi che non consente una gestione efficiente di servizi essenziali. Non si dimentichi a questo proposito che su 8092 comuni, 3650 hanno meno di 2000 abitanti. In Umbria il Dc risulta istituito nei Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Citt\u00e0 di Castello, Foligno, Gubbio, San Giustino, Spoleto, Trevi, Umbertide e nella Provincia di Terni. In questo senso impulso all’attivit\u00e0 istitutiva ed operativa dei difensori civici locali pu\u00f2 venire dal Dc regionale, quale motore di una rete di difesa civica articolata a livello locale. L’istituzione del difensore civico, previsto negli statuti o nelle leggi regionali, rispondeva a esigenze di garanzia dell’imparzialit\u00e0 e del buon andamento dell’amministrazione a tutela del cittadini. Il Dc \u00e8 previsto dall’ art. 76 dello Statuto regionale, con il compito di contribuire ad assicurare l’imparzialit\u00e0 e il buon andamento dell’azione amministrativa della Regione a tutela degli interessi del cittadini. Con Legge regionale del 30 novembre 1995 n. 45, che ha abrogato la LR 22 agosto n. 48 ed il comma 5 dell’art. 38 della LR 17 agosto 1984 n. 41, si \u00e8 dato luogo al riordino del Dc regionale. Con la legge 127\/97 si \u00e8 consentito ai Difensori regionali, in attesa dell’istituzione del Difensore civico nazionale, l’esercizio di funzioni di richiesta, proposta, sollecitazione e informazione nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione del settori sottratti dal conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali. In materia di controllo sostitutivo, col nuovo T.U. la dizione “enti locali” comprende, oltre a Comuni e a Province, anche Comunit\u00e0 montane, Comunit\u00e0 isolane, Unioni di comuni, Citt\u00e0 metropolitane, Consorzi di Comuni, Ipab, e probabilmente, se le regioni lo riterranno opportuno, anche enti da esse dipendenti (lACP, consorzi di bonifica, ecc.). E’ in questo ambito che il Dc opera come magistrato di persuasione senza poteri repressivi o quale organo con poteri sostitutivi. 7)\tE’ il caso del volume di C.Carnieri, Per un nuovo regionalismo, Perugia, Protagon, 1990. (c) Consulta regionale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace(c) La Voce – Edizioni Chiesa San Severo a Porta Sole Piazza IV Novembre, 6 Perugia Tel. 075 5720397 e-mail lavoce@lavoce.it sito internet www.lavoce.itStampa Grafica Salvi Perugia – Marzo 2002<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

20. I principi statutari Ci\u00f2 premesso, dalla revisione dello Statuto regionale dovranno emergere alcuni principi fondamentali. In particolare: a) il riconoscimento e la difesa del valore sociale della famiglia fondata sul matrimonio, con le sue dinamiche di ridistribuzione e regolazione nel campo del lavoro, dei redditi, dei risparmi e dei consumi, delle funzioni di rielaborazione […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[3691,6797,30,10],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lavoce.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2279"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lavoce.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lavoce.it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavoce.it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavoce.it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2279"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.lavoce.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2279\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":49681,"href":"https:\/\/www.lavoce.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2279\/revisions\/49681"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lavoce.it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2279"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavoce.it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2279"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavoce.it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2279"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}