Commenti a: Legge 194: la Consulta decide sulla questione sollevata dal giudice di Spoleto https://www.lavoce.it/legge-194-la-consulta-decide-sulla-questione-sollevata-dal-giudice-di-spoleto/ Settimanale di informazione regionale Thu, 09 Jul 2015 13:26:04 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.5 Di: Sara Napoleoni https://www.lavoce.it/legge-194-la-consulta-decide-sulla-questione-sollevata-dal-giudice-di-spoleto/#comment-247 Thu, 21 Jun 2012 10:49:14 +0000 https://www.lavoce.it/?p=11359#comment-247 «.. La donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito può rivolgersi a un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975, n. 405, o a una struttura sociosanitaria a cio’ abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia”.
Costituzionalità o incostituzionalità, liceità o non liceità, al vaglio del Giudice delle Leggi oggi si è posta una questione delicatissima.
La Legge in esame è la n. 194 del 1978 ed in particolare, l’articolo su cui la Consulta è chiamata a pronunciarsi in Camera di Consiglio è il numero 4. Questa parte della norma si occupa dell’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni ed il caso particolare riguarda una ragazza di Spoleto che si è rivolta al consultorio e ha manifestato la sua ferma volontà di abortire, senza per altro coinvolgere in questa sua decisione i genitori. I Servizi Sociali interessati, le cui relazioni sono citate negli atti del Giudice tutelare, descrivono la ragazza come motivata da forte «chiarezza e determinazione», convinta di «non essere in grado di crescere un figlio, né disposta ad accogliere un evento che non solo interferirebbe con i suoi progetti di crescita e di vita, ma rappresenterebbe un profondo stravolgimento esistenziale». 
Il contrasto individuato dal giudice del Tribunale di Spoleto che ha sollevato l’incidente di costituzionalità fa riferimento a quanto sostenuto dalla Corte Europea per i diritti dell’uomo sulla tutela assoluta dell’embrione umano. Secondo il Giudice la facoltà prevista dall’articolo 4 della legge 194 di procedere volontariamente all’interruzione della gravidanza entro i primi 90 giorni dal concepimento comporta «l’inevitabile risultato della distruzione di quell’embrione umano che è stato riconosciuto quale soggetto da tutelarsi in modo assoluto». È proprio tenendo alla mano questa sentenza che l’articolo 4 della legge 194 si porrebbe in contrasto con alcuni dei principi generali della Costituzione ed in particolare con quelli della tutela dei diritti inviolabili dell’uomo (articolo 2) e del diritto fondamentale alla salute dell’individuo (articolo 32 primo comma della Costituzione). Altri riferimenti di possibile incostituzionalità sono stati sollevati con riferimento agli articoli 11 (cooperazione internazionale) e 117 (nello specifico: diritto all’assistenza sanitaria e ospedaliera) della Costituzione. Alla luce di queste valutazioni il giudice con la sua ordinanza del 3 gennaio scorso ha chiesto, d’ufficio, la pronuncia della Consulta. La storica pronuncia della Corte di giustizia UE del 18 ottobre 2011 ha stabilito che il concetto di “embrione” “deve essere inteso in senso ampio” e includere “qualsiasi ovulo fecondato ed anche ovuli non fecondati in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana” .
La Corte ha innanzitutto espresso la sua opinione sulla nozione di embrione umano, e ha concluso che “sin dalla fase della sua fecondazione qualsiasi ovulo umano deve essere considerato come un embrione umano, dal momento che la fecondazione è tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano”.
I giudici di Lussemburgo sono andati anche oltre, affermando che “deve essere riconosciuta questa qualificazione di embrione umano anche all’ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e all’ovulo umano non fecondato indotto a dividersi e a svilupparsi attraverso partenogenesi .”
È evidente che, costituzionale o meno, rispondente o meno all’etica comune, un tema come questo non può prescindere da una valutazione intrisa di percorsi filosofici che si intrecciano a loro volta con le argomentazioni scientifiche e razionali nella strada per giungere alla famosa “definizione di embrione e di vita”, irrinunciabilmente connessa alla problematica dell’aborto.
Il concetto di persona è cruciale per affrontare qualsiasi tipo di questione in relazione alla bioetica, all’aborto, all’eutanasia, alla clonazione, alla fecondazione artificiale e via di seguito.
Lo status di persona, infatti, è un unicum che caratterizza l’uomo, ne definisce la natura, biologica, sociale e spirituale, ne delinea la specificità distinguendolo dalle cose inanimate e dagli altri viventi.
Tale status inizia esattamente dal momento in cui “la fecondazione è tale da dare avvio al processo di formazione dell’essere umano”, lo dice la Corte Europea, lo dice la Chiesa, lo dice la vita. L’embrione è una vita, il feto è una vita, il principio di essa; solo una mente “anestetizzata” dalle problematiche quotidiane spesso intese come macigni può non accorgersene. Al di là degli aspetti politici etici o religiosi, chiaramente non condivisibili, si tratta di usare la ragione.
In tema di aborto esistono a mio avviso tante convinzioni sbagliate; è una storia senza senso, piena di contraddizioni, che sminuisce la realtà. Un messaggio nuovo da inoltrare ai giovani (come la bambina del caso de quo, origine della sollevata questione) è che il bambino appena concepito, l’essere umano all’inizio della sua vita non è un “mucchietto di membrane cellulari” che possono essere eliminate così come un’appendice dolorante.
La Consulta ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della L. 194 del 1978; se la decisione dei giudici fosse stata differente, l’intero impianto della Legge sarebbe stato, di fatto, rimesso in discussione. Le motivazioni della dichiarata inammissibilità della questione saranno esposte nella sentenza la cui stesura è affidata al giudice relatore, Mario Rosario Morelli. Una prima interpretazione tecnica la fornisce tuttavia Cesare Mirabelli, presidente emerito della Consulta, spiegando che “sebbene il quesito posto dal giudice abbia “consistenza nel merito”, la decisione della Consulta non è di merito, ma di natura processuale. E il giudice tutelare non è chiamato ad autorizzare o meno la minore, cioé non partecipa alla volontà abortiva della minorenne, deve solo verificarne la adeguata maturità”.
Sono giorni che le polemiche a proposito di questa questione rimbalzano nei social network, nel mondo politico e nei mass- media al completo, la mia idea è che si dovrebbe dare più spazio ai princìpi “sani” di questi dibattiti e non aver timore di rovesciare un impianto legislativo oramai “pacifico”, se questo vuol dire salvare migliaia di vite.

]]>